Nel caso di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite opera la sospensione feriale

Com’è stato già argomentato in un precedente articolo, i giudizi relativi ai crediti da lavoro non sono soggetti alla sospensione feriale ex art. 92 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La Corte di Cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 2145/2021 ha indicato un’eccezione a tale regola generale e che si verifica nel caso in cui si tratti di opposizioni su ordinanze-ingiunzioni in materia lavoro. Secondo la Corte queste ultime, malgrado vertano in materia lavoro, soggiacciono alla sospensione feriale a meno che il provvedimento sanzionatorio sia emesso per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale dei contributi e dei premi ed ingiunga ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzioni civili nonché nei casi in cui, pur trattandosi di violazioni diverse, venga accertato che da esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e premi.
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Nel caso di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, infatti, secondo la Corte non opera il rito del lavoro, e quindi non vi è sospensione dei termini processuali prevista per tali procedimenti. Per ogni altra ipotesi, la norma ribadisce invece l’operatività del rito speciale dell’opposizione, disciplinato prima dalla Legge n. 689 del 1981 e ora dall’art. 6 del D.Lgs n. 150/2011. In tal modo, secondo le Sezioni Unite, il legislatore ha operato una valutazione della causa di opposizione, considerandola – con esclusione dei soli casi sopra indicati -, non rientrante nel novero delle controversie di cui agli art. 409 e 442 c.p.c., con la conseguenza che l’art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, che dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale non può riguardare il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione anche qualora esso si riferisca a sanzioni amministrative relative alla materia del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie.