In alcune ipotesi previste dalla legge, si può essere sottoposti alle cure contro la propria volontà con il TSO
Il T.S.O., abbreviazione di Trattamento Sanitario Obbligatorio, è una forma obbligatoria di trattamento o accertamento sanitario istituito dalla Legge n. 180 del 1978 c.d. Legge Basaglia, poi inserita nella Legge di Riforma Sanitaria n.833 del 1978.
Si tratta di un istituto che costituisce un’eccezione alla volontarietà delle cure sanitarie sancita dall’articolo 32 della Costituzione: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Pertanto, ogni forma di intervento sanitario che prescinda dal consenso, viene considerata un’eccezione da attuare solo in presenza di determinate condizioni, con precise garanzie e solo in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Generalmente il TSO viene richiesto da un parente della persona interessata che si rivolge ad un medico generico o della AUSL per ottenere il rilascio del primo certificato per il TSO, che dovrà essere convalidato da un medico del reparto di psichiatria dell’AUSL o di una struttura sanitaria pubblica, tali certificazioni verranno poi trasmesse al sindaco che attiverà la procedura.
Il TSO viene di solito richiesto e messo in atto quando una persona è ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, quando il soggetto abbia manifestato tentativi di suicidio o di autolesionismo, minacce o di lesioni a cose e persone, oppure quando un soggetto manifesti il rifiuto di comunicare con conseguente isolamento o rifiuti delle terapie, acqua e cibo.
La disciplina
Il trattamento sanitario obbligatorio è disciplinato agli articoli 33, 34 e 35 della legge 833/78.
In particolare, l’art. 34 stabilisce che “Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.”
Ai sensi dell’art. 33 L.833/78, “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.”
L’art.35 disciplina interamente il procedimento: “Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco.
In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera ….”
Il medesimo articolo detta anche le regole in ordine alle proroghe ed alle situazioni relative alla residenza e nazionalità, inoltre stabilisce anche che: “Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l’udienza di comparizione.
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Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.”