Il giro in gondola è esente Iva. Vediamo la normativa

Il giro in gondola: la questione relativa alla corretta qualificazione Iva relativa alla prestazione di trasporto pubblico di passeggeri per vie d’acqua è stata affrontata nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 530 del 2021.

Il giro in gondola è esente Iva

La prestazione di servizio di trasporto pubblico di passeggeri per vie d’acqua.

La gondola è il mezzo di trasporto unico per godere davvero l’atmosfera di Venezia ed il turista non può fare a meno di noleggiare l’”imbarcazione” con il gondoliere per spostarsi da una parte all’altra della città lagunare. Tale servizio può essere equiparato a quello del taxi.
Di seguito vediamo la qualificazione Iva della prestazione.

Disciplina fiscale a fini Iva

La disciplina fiscale ai fini dell’IVA, con riferimento alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, è disciplinata dall’articolo 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge di Bilancio per il 2017.

Definizione di trasporto di persone

Ai fini della disciplina fiscale ai fini Iva occorre partire dalla nozione di “trasporto di persone”.
Nel suo significato abituale, il trasporto può essere riconducibile alla nozione civilistica del contratto disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile.
Nel trasporto rientrano i casi nei quali un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose “da un luogo a un altro“.
La predetta definizione implica lo spostamento materiale delle persone trasportate.
Nel caso tipico ciò avviene quando il trasferimento si realizza partendo da un determinato luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo (appunto, un “altro” luogo come previsto dal richiamato articolo 1678 c.c.).

Tuttavia, può accadere che il luogo di partenza e quello di destinazione coincidano, come avviene nei viaggi effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, essendo comunque soddisfatta, anche in tali casi, la condizione di “movimentazione” delle persone nello spazio.
Al fine di evitare di attribuire alla nozione di “trasporto di persone” un’accezione estensiva, deve considerarsi che non ogni operazione che presenti una qualche attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato più ampio rientra automaticamente in questa definizione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (cfr. sentenza della Corte, Quinta Sezione, del 18 gennaio 2001, Causa C-83/99), la definizione deve evincersi alla luce del contesto di riferimento in cui opera e tenendo in considerazione che tutte le disposizioni che prevedono l’esenzione o l’applicazione di un’aliquota ridotta devono essere interpretate restrittivamente, rappresentando un’eccezione al principio fondamentale posto dalla Direttiva IVA, secondo cui le operazioni a titolo oneroso debbono ordinariamente essere assoggettate all’aliquota ordinaria.

Che cosa si intende per “mero trasporto”

Le disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono (in virtù del mezzo utilizzato, nonché del carattere, urbano o extraurbano, del trasporto stesso) l’esenzione dal tributo oppure l’imponibilità con applicazione delle due alternative aliquote ridotte, del 5 o del 10 per cento, sono applicabili solo nelle ipotesi in cui le prestazioni rese dalle imprese armatrici soddisfino la richiamata definizione di trasporto e a condizione che il servizio da esse reso si traduca effettivamente nel solo c.d. “mero trasporto” (essendo le predette imprese obbligate e correlativamente remunerate esclusivamente per il trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiuntive prestazioni.
Si ha mero trasporto quando:

  • il percorso effettuato coincida con rotte turistiche: la finalità turistico-ricreativa non è, infatti, in grado di incidere sulla natura oggettiva dell’agevolazione concessa alla prestazione di trasporto (cfr., in tal senso, i principi espressi dalle risoluzioni ministeriali n. 361129 del 14 luglio 1978 e n. 362913 del 2 ottobre 1978, che hanno riconosciuto l’esenzione ai fini IVA – ratione temporis applicabile – alle prestazioni di trasporto, entro i 50 Km, fra Comuni limitrofi collegati fra di loro sia sul piano economico – industria vinicola – “sia sul piano turistico”);
  • il viaggio preveda la coincidenza fra porto di partenza e porto di arrivo.
    Parimenti, non è ostativa all’applicazione del regime IVA di esenzione o all’applicazione dell’aliquota ridotta la circostanza che parte dei titoli di viaggio siano emessi anche in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte (senza alcuna incidenza sul corrispettivo dovuto all’impresa armatrice per il viaggio), sempre a condizione che il servizio reso dalle medesime imprese armatrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti di tour operator o agenzie di viaggi.

Esenzione IVA

L’art. 10, come modificato dall’articolo 1, commi 33-35, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) a decorrere dal 1° gennaio 2017, prevede l’esenzione Iva per le sole “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza”.
Sono dunque ricomprese nel regime di esenzione, ai fini IVA, le prestazioni di trasporto urbano (quelle che si realizzano all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate mediante “veicoli da piazza”.
Si definiscono così quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell’articolo 2 della Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”). Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi , come precisato anche dalla risoluzione ministeriale n. 650613 del 21 novembre 1988, dalla risoluzione n. 50/E del 5 luglio 2018 e risposta pubblica ad istanza di interpello n. 225 del 5 luglio 2019.

Iva al 5%

Sono invece soggette all’aliquota IVA del 5 per cento, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi (cfr. numero 1- ter della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dalla legge di stabilità per il 2017).
Tale previsione mira ad un migliore allineamento della normativa interna con la Direttiva IVA che, all’Allegato III, n. 5), consente agli Stati membri di applicare le aliquote ridotte dell’articolo 98 alle prestazioni di trasporto di persone e relativi bagagli al seguito.

Iva al 10 %

Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e da quelle esenti a norma dell’articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate alla previsione della Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la quale prevede il regime di imponibilità con applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento.
Sono soggetti all’aliquota del 10 per cento i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, indipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani.

Iva al 22%

Nella Risoluzione n. 8 del 2 febbraio 2021, con la quale sono stati forniti chiarimenti rilevanti per la fattispecie descritta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che laddove, al contrario, “l’obbligo assunto riguardi l’esecuzione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appaia meramente strumentale”, non può considerarsi sussistente una prestazione di trasporto vera e propria ma una c.d. “prestazione complessa”.

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In tali fattispecie, infatti, il prestatore si impegna a un’obbligazione di natura complessa a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
si configura una prestazione unica generica, ex articolo 3 del citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come tale assoggettabile a IVA con aliquota del 22 per cento.