La donazione con obbligo di assistenza può essere impugnata

Donazione con obbligo di assistenza : Il contratto di vitalizio alimentare è soggetto ad impugnazione quando è carente di alcuni requisiti

La rendita vitalizia è disciplinata dall’art. 1872 cod. civ. il quale statuisce che “La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti”.

E’ un contratto di natura aleatoria in quanto la durata della prestazione è rimessa alla durata della vita di colui che viene comunemente “vitaliziato” e, come tutti i contratti aleatori, è nullo se manca l’aleatorietà (es. morte prossima del vitaliziato in caso di grave malattia terminale).

Con ordinanza n. 1080/20 del 20.01.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito nuovamente i casi in cui il contratto di vitalizio alimentare può considerarsi nullo tra le quali viene annoverata la modalità di adempimento dell’obbligazione, la quale deve necessariamente pervenire dal medesimo soggetto che ha beneficiato dell’attribuzione del bene da parte del vitaliziato.

E’ stato inoltre ribadito che il contratto è nullo nel caso in cui il vitaliziato sia prossimo alla morte e nel caso in cui nell’atto notarile non venga espressamente indicata la tipologia di prestazione da adempiere da parte del vitaliziante nei confronti del vitaliziato.

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Da ultimo, una ipotesi di nullità è ravvisabile nel caso in cui il vitaliziato sia benestante e dunque non necessiti di prestazioni di natura economica.

In tutti questi casi, vertendo in ipotesi di nullità contrattuale, nel caso in cui la forma lo consenta, l’atto potrebbe essere qualificato come semplice donazione, con tutte le conseguenze connesse all’applicabilità di tale disciplina, ivi compresa l’impugnabilità dell’atto.