Attenzione a negare il rimborso delle spese straordinarie per il figlio

Se le spese straordinarie per i figli non sono concordate tra gli ex coniugi non necessariamente non sono dovute

Come già percorso in altre precedenti trattazioni, quando l’amore tra due genitori finisce le questioni da affrontare civilmente, non saranno soltanto la separazione personale tra gli stessi e poi eventualmente, la cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, in caso appunto questi siano uniti dal vincolo predetto, ma sia in presenza che in assenza di legame matrimoniale, saranno da definire le condizioni per l’affidamento del/i figlio/i. Come anche qui già ricordato in altri articoli proposti, il meccanismo dell’affidamento condiviso del figlio minore, come ritenuto preferibile in sede di separazione e divorzio dei coniugi dal legislatore del 2006 (leggi anche: Separazione e figli: cosa significa bigenitorialità e mantenimento)

L’articolo 147 del codice civile sancisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.

Nei casi in esame completa la ratio di tale norma l’articolo 337-ter del codice civile che prevede che il mantenimento del figlio avvenga in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge. La ripartizione delle spese straordinarie è rimessa al giudice in sede di separazione o divorzio. Nella sentenza infatti viene indicata la misura percentuale di addebito delle spese straordinarie agli ex coniugi che di solito è del 50% ciascuno.

Nel determinare inoltre la ripartizione delle spese straordinarie, qualora non ci sia eccessivo divario tra i redditi dei coniugi e vi sia parità di tempi di frequentazione del minore, le spese vanno ripartite tra gli ex coniugi nella misura del 50%. Alcune spese straordinarie prima di essere sostenute devono essere concordate fra gli ex coniugi.

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Sul rimborso delle spese straordinarie per i figli si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza 5059/2021. In tal sede i Supremi giudici hanno rigettato il ricorso presentato da un marito contro il provvedimento che sia nel primo che nel secondo grado di giudizio lo condannava al rimborso di alcune spese straordinarie per i figli minori. La controversia sorgeva dal rifiuto di quest’ultimo di contribuire a determinate spese sostenute dalla moglie per i figli, in particolare spese mediche presso strutture private e spese scolastiche presso istituti privati. I due coniugi infatti non avevano formalizzato accordi di sostenimento delle spese e neppure si trovavano d’accordo sul sostenimento delle stesse. Ma come ha stabilito la Suprema Corte nella massima della pronuncia in esame:

“In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cd “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori“.

I coniugi pertanto secondo il Supremo Collegio, non avevano l’obbligo, di trovare un accordo preventivo sulle spese. Per altro, per il caso proposto occorre sottolineare che gli Ermellini hanno verificato che il marito era stato coinvolto nelle scelte della moglie e che pertanto non vi fosse alcuna giustificazione al diniego davanti alle pretese economiche di rimborso. I motivi addotti dal ricorrente pertanto, non erano invece sufficientemente validi ad escludere il rimborso sia secondo il giudice di merito sia secondo quello di legittimità della Suprema Corte.

 

 

 

 

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