Assicurazione sulla vita: vediamo quanto spetta agli eredi

Assicurazione sulla vita: La Cassazione ha chiarito le modalità di divisione delle quote dell’indennizzo in caso di morte dell’assicurato

L’art. 1919 cod.civ. disciplina la conclusione del contratto di assicurazione sulla vita statuendo che “l’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo nonè valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto”.

L’oggetto di tale contratto consiste negli eventi della vita dello stesso contraente. Sarà la sopravvivenza o la morte del contraente la causa del pagamento della somma assicurata nel contratto.

È possibile stipulare sia un’assicurazione per il caso di vita del terzo sia per il caso della sua morte.

Per la validità della prima non occorre nessuna condizione particolare, mentre per la seconda il legislatore richiede che il terzo dia il suo consenso (dichiarazione di volontà) alla conclusione del contratto. Il consenso del terzo è una condizione necessaria per la validità del contratto; infatti, qualora manchi, il contratto di assicurazione è nullo.

Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 11421 del 30/04/2021, a risoluzione di contrasto sulla ripartizione dell’indennizzo da parte degli eredi, hanno affermato i seguenti principi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo:

– La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

LEGGI ANCHE: La Banca ha l’obbligo di avvisare gli eredi del mutuatario dell’esistenza di una polizza assicurativa

– La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.

– Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.