La prostituzione in Italia è legale, ma non è altrettanto legale lo sfruttamento o il favoreggiamento della prostituzione
In Italia chi decide di prostituirsi può farlo liberamente senza che vi sia modo di impedirlo e senza che vi sia il rischio di un procedimento penale. Analogamente, chi usufruisce del sesso a pagamento non commette reato né è sanzionabile in alcun modo.
Tuttavia, il contratto per così dire “di prostituzione” non è riconosciuto dalla legge ed anzi è considerato nullo per illiceità dell’oggetto, pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, non si potrà certo trascinare in Tribunale la parte inadempiente.
Si precisa però che è stata considerata violenza sessuale la situazione in cui non è stata pagata la prestazione di una escort.
La sussistenza del reato
La prostituzione, pur non costituendo reato, neppure se svolta in casa propria, lo diviene qualora la prestazione venga svolta con un soggetto minore dei 18 anni, divenendo in tal caso “pedofilia” (Art. 609 quater c.p.), oppure con soggetto non consenziente, divenendo in tal caso “violenza sessuale” (Art. 609 bis c.p.), oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, divenendo illecito amministrativo di “atti osceni in luogo pubblico” (Art. 527 c.p.) con una sanzione da 5.000 a 10.000 Euro.
La prostituzione può essere svolta lecitamente in casa propria e in strada, purché si abbia un abbigliamento che non mostri le parti del corpo che potrebbero costituire offesa al pubblico decoro, altrimenti si rischia di incorrere nell’illecito amministrativo di “atti osceni in luogo pubblico” (Art. 527 c.p.).
La legge Merlin n.75 del 20.02.1958
Era il 1958 quando la legge Merlin, che deve il suo nome alla Senatrice promotrice Lina Merlin, dispose in Italia la chiusura delle c.d. “case di piacere” o “case chiuse”, luoghi dove veniva lecitamente svolta la prostituzione, con tanto di tariffari e regolamenti interni.
La finalità della Legge 75/1958, intitolata “abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione” era quella di eliminare o quantomeno ridurre la prostituzione mediante la chiusura dei luoghi ad essa deputati, nonché quella di colpire lo sfruttamento della prostituzione.
Dispongono infatti gli articoli 1 e 2 della legge Merlin:
art. 1. “è vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello stato e nei territori sottoposti all’amministrazione di autorità italiane.”
art. 2. “le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell’art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente”
Sfruttamento, favoreggiamento e case di tolleranza
Le condotte legate alla prostituzione che costituiscono reato sono lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, reati previsti dalla legge Merlin agli articoli 7 e 8.
Lo sfruttamento concerne l’ipotesi di chi, in qualunque modo e con qualunque condotta, tragga profitto dalla prostituzione di altri, cioè un lucro, un arricchimento grazie alle prestazioni sessuali effettuate da altre persone. Il reato si configura ogni qual volta si tragga un utile dalla prostituzione di altri soggetti, anche se il denaro viene spontaneamente ceduto, anche se si tratta di un familiare convivente, anche se accade una sola volta
Il favoreggiamento concerne l’ipotesi di chi, in qualunque modo e con qualunque condotta, favorisca, agevoli, faciliti, la prostituzione, ad esempio accompagnando la persona presso il luogo di prostituzione oppure fornendo i contatti di potenziali clienti.
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Sia lo sfruttamento che il favoreggiamento sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del codice penale (confisca).
È inoltre prevista la reclusione fino a 6 anni per chiunque utilizzi i luoghi di prostituzione come una casa di tolleranza, compreso il proprietario, colui che amministra o gestisce, colui che affitti l’immobile sapendo che verrà utilizzato per prostituzione, nonché chiunque tolleri la prostituzione nel proprio locale pubblico.