Fecondazione assistita: riconoscimento del figlio per le coppie omosessuali

In tema di fecondazione assistita, è possibile riconoscere gli effetti di un atto di nascita formatosi all’estero in caso di coppie omosessuali

La Legge sulla fecondazione assistita n. 40/2004 non consente a coppie omosessuali di intraprendere questo percorso in Italia. A chiarirlo è stata anche la Corte Costituzionale con Sentenza n. 23 ottobre 2019, n. 221 la quale, a seguito di due istanze di rimessione (Tribunale di Pordenone e Tribunale di Bolzano) ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 e dell’art. 12 della predetta legge nella parte in cui viene negato il riconoscimento di diritto di accedere alla procreazione assistita da parte di coppie omosessuali.

Nonostante questa pronuncia, però, è possibile che un bambino nato all’estero da una coppia omosessuale che abbia fatto ricorso alla fecondazione assistita possa conservare il nominativo di entrambi i genitori al momento della trascrizione dell’atto di nascita, formatosi all’estero, all’interno dell’anagrafe Italiana.

In questo senso si sono espressi tanto i giudici di legittimità quanto quelli di merito.

In relazione alla richiesta di iscrizione all’anagrafe dell’atto di nascita di un bambino di una coppia di due cittadine italiane sposatesi all’estero, si deve fare riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale e non a quella di ordine pubblico interno, nonché deve aversi riguardo all’”interesse del minore” e al suo “diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all’interno del nucleo familiare”.

Nel caso di specie, la Cassazione, con la sentenza n. 14878 del 15 giugno 2017, alla luce altresì della giurisprudenza della Corte Edu e delle prime sentenze sulla questione dopo la legge 76/2016 sulle unioni civili, ha accolto la domanda di rettificazione dell’atto di nascita di un bambino nato da due donne sposate in Inghilterra, tramite fecondazione eterologa, e che era stato trascritto in Italia con l’indicazione della sola madre biologica. In sostanza, per la Corte, il bambino anche nel nostro Paese deve risultare figlio di due mamme.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Genova, in tema di fecondazione assistita, va disposta la rettifica dell’atto di nascita di una minore nata in Italia tramite fecondazione in vitro da una coppia omosessuale in quanto la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro formale nel certificato di nascita emesso dall’Ufficiale di stato civile a cui consegue la medesima tutela garantita ai figli di coppie eterosessuali.

L’inserimento del figlio in una coppia omosessuale, quale conseguenza del riconoscimento degli effetti di un atto formato all’estero, non può ritenersi contrario all’ordine pubblico e, pertanto, in considerazione dell’interesse preminente del minore, nonché del diritto alla genitorialità delle madri che hanno fatto ricorso alla tecnica della fecondazione assistita eterologa, deve essere accolta la domanda di trascrizione dell’atto di nascita del minore. (Corte appello Perugia, 22/08/2018).

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Inoltre, in tema di adozione, può disporsi l’azione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, in favore della convivente della madre biologica di una minore, nata con il ricorso a tecniche di fecondazione assistita, all’esito di un progetto familiare condiviso da parte delle due donne. (Tribunale minorenni Roma, 22/10/2015, n.291).