Duty Free Shop: perché conviene comprare in aeroporto

Il “negozio senza imposte”, questa la traduzione letterale del Duty Free Shop, è uno speciale negozio generalmente ubicato negli aeroporti, sulle navi, nelle stazioni, nelle autostrade e strade di confine ed in prossimità di transiti internazionali, che offre ai clienti la possibilità di acquistare prodotti di marca a prezzi più bassi.

Di cosa si tratta?

Il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 all’art. 128 disciplina la “vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in uscita dallo Stato”.
Prevede che “le amministrazioni, gli enti e le imprese esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade ed autostrade possono essere autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in prossimità dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale”.

Sono dunque negozi che hanno una disciplina speciale in materia di tributi.
I prezzi praticati nei confronti di viaggiatori extracomunitari che sono esenti da imposte sono diversi da quelli praticati nei confronti dei viaggiatori comunitari, che invece sono comprensivi delle imposte dovute.

Disciplina fiscale Duty Free Shop

La l. 18 febbraio 1997, n. 28,Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE concernente semplificazioni in materia d’imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell’imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari”, ha sostituito l’art. 38 -quater del D.P.R. n. 633 del 1972, disponendo che ” Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a L. 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell’art. 21, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Le vendite effettuate nei confronti dei viaggiatori extra UE non possono essere considerate cessioni all’esportazione previste dall’art. 8, comma 1 DPR n. 633/72.

Ai sensi per il art. 8 (comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, si considerano non imponibili, ai fini IVA:

    • le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,
    • e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.

Inoltre la Corte di Cassazione si è pronunciata (cfr Cass. n. 21988/2013) ritenendo che le vendite effettuate nei duty free shop sebbene costituiscano una cessione di beni, non rientrano nel trasporto o spedizione della merce al di fuori dall’Unione Europea, come richiesto dall’art. 8 sopra richiamato.

Per aversi l’operatività dell’art. 8, comma 1, lett. a) D.P.R è necessario che le merci vengano trasportate fuori dal territorio UE dal cedente e non dal cessionario.

Le cessioni, effettuate nei negozi duty free, dei beni da trasportarsi nei bagagli personali dei viaggiatori in transito verso paesi extracomunitari non costituiscono cessioni all’esportazione e non rilevano ai fini della creazione del plafond utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2.
Il particolare regime che regola i negozi duty free riguarda le merci che sono inserite nei negozi stessi e non le strutture ove vengono esercitate le attività contemplate dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 128.

LEGGI ANCHE: Essere liberi è un diritto: anzi è più di un diritto soltanto

Da chi è rilasciata l’autorizzazione?

E’ rilasciata dal Ministero delle finanze, che stabilisce di volta in volta le modalità di gestione dello spaccio.
Il rilascio è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.