Crediti da lavoro: no alla sospensione feriale per la Corte di Cassazione

I giudizi relativi ai crediti da lavoro non sono soggetti alla sospensione feriale. Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione

La sospensione feriale non si applica per i crediti da lavoro

L’art. 92 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) prevede che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile”.

Ebbene, i giudizi riguardanti i crediti da lavoro vengono annoverati tra quelli cui “la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.”, e quindi non soggiacciono alla sospensione feriale.

Relativamente all’argomento la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di recupero dei crediti da lavoro dipendente, affermando che non opera la sospensione feriale dei termini in relazione alle domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto crediti del lavoratore nei confronti del proprio datore.  Le Sezioni Unite con la sentenza n. 10944/2017 hanno affermato infatti che “benché, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del RD. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto”.

Ciò significa che non sono viene sospeso dal 1 al 31 agosto il termine, ad esempio, per introdurre il giudizio per l’impugnativa di un licenziamento, ma nemmeno quello per il deposito di note, o per introdurre un ricorso ex art. 414 c.p.c.