Le spese che esulano dall’assegno di mantenimento si denominano generalmente come “straordinarie” ma sono comunque di due tipi
La Cassazione con l’ordinanza n. 379 del 2021 ha affermato in merito agli esborsi per il mantenimento del figlio, in caso di separazione, divorzio o genitori non più conviventi, che le spese straordinarie si distinguono tra spese, sebbene straordinarie, attinenti alla routinne, per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore, e spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario un preventivo accordo (sempre qualora non abbiano carattere di urgenza assoluta).
Le spese straordinarie con carattere di routinne sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno di mantenimento che provvede all’ordinario bisogno, ma spesso integrative ad esso in quota percentuale. Ad esempio, possono ritenersi tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche.
Le spese straordinarie in senso stretto sono assolutamente imprevedibili ed eccezionali, non sono inquadrabili in una progettualizzazione dell’esborso in base alle sostanze disponibili e non possono rientrare in alcun modo in una certezza del presentarsi e permanere temporalmente. L’esempio tipico riguarda l’esborso per un intervento chirurgico (sempre con carattere non di massima urgenza o salvavita). Sono tali le spese che presentano due requisiti:
- elemento soggettivo: l’imprevedibilità e eccezionalità,
- elemento oggettivo: la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Possiamo pertanto riassumere dicendo che l’espressione “spese straordinarie” ha carattere composito e comprende al suo interno due distinte tipologie di spesa:
- Spese straordinarie della quotidianità, che, seppur “non ordinarie”, anzi talvolta per alcune di queste hanno carattere di sporadicità, sono tipiche della vita di ogni giorno di un figlio. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento pertanto, il recupero della somma qualora non rimborsata dall’ex coniuge, può avvenire allegando i documenti comprovanti la somma.
- Spese straordinarie in stretto senso, che, sono assolutamente non caratteristiche, nonché non comuni, nella vita di un figlio, ovvero può avvenire come no di doverle sostenere. Si tratta di esborsi economicamente rilevanti, come ad esempio un intervento chirurgico programmato, da concordare con l’altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità in caso di mancato rimborso, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
I fatti
Una donna notificava il precetto all’ex compagno per il pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia minore d’età, affetta da handicap, per un importo pari a circa 1.700 euro. Sul padre, infatti, gravava l’obbligo di contribuzione in ragione della metà. L’uomo proponeva opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c. davanti al giudice di pace, il quale annullava il precetto opposto. Secondo il giudicante, per agire forzosamente per il recupero delle spese straordinarie, occorreva ricorrere ad un autonomo accertamento in sede giudiziale. Infatti, in tal caso, il provvedimento cautelare del tribunale, non poteva ritenersi immediatamente esecutivo. In sede di impugnazione del provvedimento, lo stesso viene riformato e dall’importo precettato viene sottratta solo la somma di circa 43 euro relativa all’acquisto di materiale di cancelleria. Si giunge così in Cassazione. Il padre lamenta la carenza di un titolo esecutivo contestando che, le somme portate nel precetto come rimborso delle spese straordinarie non costituivano un diritto certo, liquido ed esigibile.
La ratio espressa dai giudici
La Suprema Corte considera infondata tale doglianza ed elabora una distinzione fondata sulla diversità tra:
- l’assegno forfettizzato stabilito per il mantenimento del figlio,
- e il contributo alle spese straordinarie, scolastiche e mediche, previsto in misura percentuale.
Il discrimine che consente il discernimento tra le spese straordinarie in senso stretto e le spese straordinarie routinarie risiede come abbiamo precedentemente spiegato proprio nel carattere di routinne delle seconde. Pertanto, le spese riconducibili a quest’ultima categoria, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione ed allegazione in precetto. Per tali esborsi, quindi, non è necessario accertare, nuovamente, in sede giudiziale, con un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Per contro, le spese straordinarie, intese come categoria residuale, connotata da imprevedibilità, scevra di ogni carattere di certezza, necessitano di un accertamento giudiziale specifico.
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La decisione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame sono da ritenersi ricomprese nel routinario: le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche e le spese mediche. Sono pertanto da considerarsi integrative dell’assegno di mantenimento e, per il loro carattere precisato, ovvero per il fatto che, come precisa la Corte, non rompono ogni legame con l’ordinarietà e la prevedibilità o la ponderabilità, possono considerarsi fondate sul titolo giudiziale contenente la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento. Naturalmente, il genitore potrà contestare le somme indicate nel precetto mediante un’opposizione ex art. 615 c.p.c. per i profili della proporzionalità e adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento, ma a motivo di quanto rilevato, il ricorso presso la Suprema Corte, proposto dal padre sarà respinto.