Le spese straordinarie nell’assegno di mantenimento

Per spese straordinarie si intendono quelle finalizzate al mantenimento dei figli che non hanno carattere di quotidianità (ordinarie)

Differenza tra ordinarie e straordinarie

Si considerano spese ordinarie: contributi in forma di esborso economico, che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio, ovvero attinenti alla quotidianità dello stesso, ripetuti con regolarità nel tempo e della quale necessità vi è certezza costante.  

Si considerano  spese straordinarie: esborsi imprevedibili e tuttavia rilevanti nel loro ammontare, non collegati a bisogni sussistenti nella sfera della quotidianità, pertanto non in grado di essere messi in conto o programmati, con l’effetto di incidere tuttavia sulle risorse del quale il figlio necessità nel momento nel quale si presentano. Si sottolinea che per la maggior parte delle spese straordinarie necessarie al figlio, che non hanno carattere d’urgenza (come ad esempio può essere una terapia sanitaria), solitamente si richiede che siano concordate tra i genitori stessi previamente. I parametri che individuano le categorie che rientrano in questa tipologia di versamenti dovuti sono stabiliti generalmente dal Tribunale al quale si deve adire per competenza territoriale nel ricorso per la separazione personale dei coniugi (genitori in questione), cessazione degli effetti civili del matrimonio o per stabilire le condizioni per l’affidamento del//dei figlio/i.

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Protocollo sottoscritto dal Tribunale Civile di Roma 17 settembre 2014

Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all’estero per motivi di studio, corsi per l’apprendimento delle lingue straniere, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza; spese di natura ludica o parascolastica: corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata; spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese protesiche, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall’istanza.

Le spese straordinarie “obbligatorie”per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.