L’art. 65-bis del Decreto Sostegni bis ha la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio immobiliare di interesse storico ed artistico grazie al Fondo per il restauro
Di che cosa si tratta
Con la legge n. 106 del 2021 di conversione del Decreto Sostegni-bis è stato istituito con l’art. 65 – bis il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il Fondo avrà con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Quali agevolazioni?
Alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico ed artistico è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili.
La misura del credito è pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro.
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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I soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.