Scommettere e far scommettere, giocare e far giocare, non sempre si è davanti ad un’attività legale ed i rischi sono molti
In Italia è consentito giocare e scommettere lecitamente, ma se si superano certi limiti o non si rispettano determinate regole, si finisce nell’area dei reati.
Il gioco d’azzardo infatti, si configura quando l’abilità del giocatore è quasi del tutto irrilevante rispetto all’alea dovuta alla fortuna ed al caso, inoltre, sussiste un fine di lucro piuttosto rilevante con scommesse e puntate di valore molto elevato. Ovviamente, il gioco d’azzardo si svolge in modalità del tutto celate, irregolari e senza alcuna licenza.
Il gioco d’azzardo è disciplinato dagli articoli 718 e 720 del codice penale, che riguardano due diverse fattispecie relative al gioco d’azzardo, cioè l’esercizio del gioco e la partecipazione, nonché dalla Legge n.401 del 13.12.1989 che disciplina le autorizzazioni al gioco legale ed è intitolata “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.
Le norme
Dispone l’articolo 718 del codice penale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.”
L’art. 718 c.p. nel disciplinare l’esercizio del gioco d’azzardo, prevede anche delle aggravanti, che si applicano anche per la fattispecie prevista dall’art.720 c.p.:
- se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco;
- se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
- se sono impegnate nel gioco poste rilevanti;
- se fra coloro che partecipano al gioco ci sono persone minori degli anni diciotto.
L’articolo 720 del codice penale dispone invece: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
La Legge n.401 del 13.12.1989
Legge n.401 del 13.12.1989 svolge invece un ruolo fondamentale nella regolamentazione delle autorizzazioni al gioco legale, stabilendo anche dei divieti importanti nel caso di violazione delle normative relative alle concessioni del gioco legale.
Ad esempio, l’art.6 della predetta legge sancisce il “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati relativi al gioco.
L’Art. 4 invece riguarda “l’Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”: 1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione …. .”
L’articolo 4 prosegue poi con l’elencazione di tutte le condotte punibili, aggiornate anche in considerazione del gioco a distanza, cioè on line.
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Si rappresenta inoltre che, come ha stabilito la Corte di Cassazione con un’ordinanza del 12 luglio 2021, risponde del reato di gioco d’azzardo non autorizzato anche il preposto che gestisce de facto l’attività commerciale.
Nel caso di specie infatti, era stata contestata l’applicazione del reato ex art. 4, commi 1 e 4-bis della Legge 401/1989 non solo al titolare dell’attività ma anche al preposto che al momento del controllo veniva trovato da solo nel locale, con tanto di ricevute di scommesse con il suo codice fiscale, sì da far ritenere provata la sua piena e consapevole partecipazione.