Se ti arriva una multa forse si può impugnare. Cosa guardare per vincere il ricorso. L’omologazione dell’autovelox

In un precedente articolo ho affrontato il caso di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità con accertamento tramite autovelox. Ebbene, oltre ai vizi del verbale già illustrati, in molti impugnano i verbali di accertamento quando l’autovelox risulta non omologato bensì unicamente approvato. Ebbene, è il caso di sfatare tale credenza poiché, malgrado le numerose sentenze dei Giudice di Pace del Territorio, l’approvazione è esattamente identica all’omologazione e quindi, nel caso in cui l’autovelox sia approvato e non omologato il verbale sarà comunque legittimo.
Quali sono le procedure?
Infatti, la procedura per l’omologazione/approvazione di dispositivi segnaletici o di rilevazione di infrazioni è regolata dall’ art. 192 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) di attuazione dell’art.45, comma 6, del Codice della strada (D. L.vo 285/92). La procedura si avvale di una istruttoria tecnico-amministrativa, tesa a valutare la validità ed efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti al momento dell’esame.
Una volta acquisite tutte le certificazioni necessarie si chiede il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, in qualità di massimo organo tecnico consultivo dello Stato, si pronuncia sul dispositivo proposto valutandone l’efficienza tecnica e la idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione.
La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono norme tecniche di riferimento, europee e/o nazionali, mentre per il secondo manca tale riferimento.
Pertanto, i dispositivi approvati possono essere richiamati a successiva verifica qualora sia emanata una norma tecnica, per valutare la rispondenza degli stessi alle nuove specifiche richieste.
L’iter tecnico- amministrativo è invece identico per ambedue le procedure, e sia l’omologazione sia l’approvazione si concludono con un decreto che autorizza il titolare della stessa alla commercializzazione del dispositivo, e nel contempo, lo obbliga alla conformità di prodotto rispetto al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o approvazione.
Quindi omologazione ed approvazione sono sinonimi?

I due termini, quindi, di fatto si equivalgono e sono comunemente usati come sinonimi poiché riferiti a dispositivi che comunque sono idonei per svolgere la funzione di rilevamento cui sono destinati. Prova ne costituisce l’indicazione stessa del MIT.
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La questione, poi, è risolta dalla formulazione dell’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121: “Disposizioni per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n.168, che tratta dei dispositivi per il rilevamento a distanza anche delle violazioni dell’art.142 del Codice della Strada, e che al comma 3 espressamente prevede: “….Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’art.45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285”. L’art. 4 del d.l. 121/2002 è anche richiamato nel preambolo dei decreti dirigenziali dei rilevatori di velocità.