Acquistare un’autovettura con il fermo amministrativo si può, ma a certe condizioni puoi chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Il Codice Civile prevede all’art. 1470 c.c. il contratto di vendita secondo cui “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.”
Il seguente articolo, il 1476 prevede che: ” Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.”
Ebbene, il successivo articolo 1489 c.c. prevede un ulteriore obbligo per il venditore, ossia: “Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’articolo. Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.”
Il bene, quindi, non deve essere gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto.
Il fermo amministrativo su un’autovettura è proprio questo, ossia un onere o un diritto reale o personale non apparente che ne diminuisce il libero godimento.
Infatti, è un “peso” che ha, che non si vede e che ti impedisce di circolare con il mezzo altrimenti, ai sensi del Codice della Strada, sei passibile di una sanzione per circa € 2.000,00.

E in questo caso cosa posso fare?
L’Articolo 1489 del Codice Civile prevede che, nel caso in cui tale circostanza non sia stata dichiarata nel contratto e il compratore non ne abbia avuto conoscenza, quest’ultimo può chiedere o la riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto, salvo comunque il diritto al risarcimento del danno patito.
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Quindi, il compratore che non ne sia stato reso edotto in alcun modo, può chiedere o la restituzione di parte del prezzo corrisposto – e quindi l’equivalente dell’importo del fermo -, o la risoluzione del contratto con conseguente richiesta di restituzione dell’importo versato previa restituzione del veicolo.
A ciò si aggiunge il risarcimento del danno patito, quali, ad esempio, le ulteriori spese affrontate per l’acquisto e/o per la manutenzione del veicolo.