Gratuito patrocinio: l’erario non paga le spese della parte soccombente a quella vittoriosa

Nel caso in cui un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato soccomba in un giudizio, l’erario non è tenuto a pagare le spese della parte vittoriosa

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La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10053/2012 è tornata ad occuparsi del tema della liquidazione delle spese della parte vittoriosa nel caso in cui un soggetto ammesso al gratuito patrocinio non risulti vittorioso.

Sulla questione della presunta idoneità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tenere indenne l’imputato o altra parte ammessa anche rispetto alle spese legali della controparte vittoriosa, la Corte di Cassazione aveva  già avuto modo di evidenziare che l’espressione “l’onorario e le spese agli avvocati”di cui all’art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Cass. peti., Sez. V, 17/07/2008, n. 38271).

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Lo Stato è dunque tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi,  considerate le loro precarie condizioni economiche,  per garantirne un diritto primario previsto dall’art. 24 Cost., comma 3, non estendendosi l’obbligo dello Stato alla tutela di diritti ulteriori.»

In definitiva, con la sentenza sopra indicata, si afferma il seguente principio di diritto: “l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall’art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte — in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese — si impegna ad anticipare.

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Questo perché, nel caso di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l’Organismo preposto a concedere il beneficio deve valutare la “non manifesta infondatezza” delle domande e dunque deve vagliare la probabilità di accoglimento di queste ultime.