Gratuito patrocinio: ammissione in secondo grado

Anche nel caso di soccombenza nel giudizio di primo grado, la parte può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato in secondo grado

Il soggetto, beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, soccombente in primo grado, può ripresentare, nel caso decida di appellare il provvedimento, istanza di concessione del beneficio, purché vengo ritenuti  “non manifestamente infondati” i motivi di appello.

Dunque, occorre vagliare se i motivi di appello, relativamente ai capi che si vuole impugnare, possano essere meritevoli di accoglimento in un eventuale giudizio di secondo grado. A chiarirlo è l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 11470/19 del 30.04.2019.

Viceversa, nel caso in cui il soggetto risulti vittorioso in primo grado e sia costretto a difendersi per il secondo grado di giudizio a causa dell’impugnazione proposta da controparte, il medesimo può far valere l’ammissione al patrocinio richiesta già per il primo grado, senza necessità di presentare nuova apposita istanza.

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La disposizione di cui all’art. 120 D.P.R. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione. Una tale interpretazione, che peraltro non trova giustificazione nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall’art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento.

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Si deve dunque  ritenere che la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sé sfavorevole deve potersi giovare dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione, e poiché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio.