La Cassazione ha stabilito che la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, n.15710
Il caso portato all’attenzione della Cassazione parte dal diniego di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in quanto la causa è stata transatta senza previsione del pagamento del compenso legale.
Diritto di rivalsa dello Stato
L’ Art. 134 d.P.R. 115/2002 prevede che:
“1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito….”
Il Tribunale di Brescia ha dato atto che “l’importo dell’assegno versato a titolo di risarcimento ed esibito supera il sestuplo di quanto liquidato a titolo di spese”.
La Cassazione ritiene che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 134, comma 2, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate – e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore (d.P.R. n. 115 del 2002 , art. 131, comma 4, lett. a) .
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Diritto del difensore alla liquidazione dei compensi
Quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione dei suoi compensi.
Non sembra dunque configurabile per la Cassazione un onere del difensore “di attivarsi allo scopo di inserire nell’accordo (transattivo) anche la liquidazione del proprio onorario“.