Il risarcimento del danno se cadi per strada: il danno morale

Nel caso di caduta per una buca o perché la pavimentazione è divelta, il danno come viene quantificato? Quale danno può essere liquidato?

risarcimento del danno
Risarcimento del danno

Come è stato già indicato in un precedente articolo, nel caso di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c. o 2043 c.c., il danno fisico, quale danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato e perciò pagato. Il danno risarcibile è il danno biologico inteso quale danno di natura non patrimoniale che sussiste ogni volta in cui un soggetto viene leso nella sua integrità fisica e psichica. La sofferenza psichica veniva considerata dalla Giurisprudenza come “danno morale”.

Cosa dice la Cassazione?

Cosa dice la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26972/2008, ha ritenuto che nell’ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo determinati (danno morale, danno esistenziale, danno biologico) risponde a delle mere esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato a prescindere dal nome attribuitogli individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Il danno non patrimoniale, inteso quale categoria omnicomprensiva, è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ovvero nei casi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità pur non essendo prevista da una norma di legge ad hoc deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Dal principio del necessario riconoscimento per i diritti inviolabili della persona della minima tutela costituita dal risarcimento consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extra contrattuale.

Deve dunque ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come ingiustizia costituzionalmente qualificata laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima cagionando un pregiudizio serio. Le sentenze gemelle della Corte di  Cass a Sezioni Unite  n. 26965-26973-26974-26975 del 2000 hanno sancito chiaramente il principio per cui il danno non patrimoniale impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell’interesse e quindi non solo le sofferenze psichiche qualificate in passato come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull’esistenza delle persone, con riguardo al non poter più fare, ricomprese in passato sotto la voce danno esistenziale.

Quindi cos’è il danno morale?

Il danno morale

Il danno morale, quindi, gode di una propria ontologica autonomia rispetto al danno biologico in relazione proprio al bene protetto che pure appartiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale quale massima espressione della dignità umana desumibile dall’art. 2 della Costituzione (Cass. Civ. n.18641/11).

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Il vecchio danno morale inteso come sofferenza psichica e fisica dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso unitamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate anche per presunzioni (Cass. Civ. n. 8724/10). Con riguardo al danno morale, il Giudice adito è perciò chiamato a tenere conto del fatto che tale voce di danno non può essere suscettibile di una valutazione secondo criteri oggettivi ed uniformi, e necessita viceversa di un significato che bene si attaglia ai patemi ed ai turbamenti d’animo patiti dall’offeso.

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E come si calcola il danno morale?

Ora, il danno morale così come inteso, solitamente si calcola quantificandolo in 1/3 del danno biologico, e quindi sia dell’invalidità permanente, sia dell’invalidità temporanea. Chiaramente deve essere fatto prima il calcolo di queste ultime due voci secondo le tabelle del Tribunale di Roma o del Tribunale di Milano.