Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Ordini di protezione: Con la legge n. 154 del 4 aprile 2001 sono state introdotte delle significative misure contro la violenza nelle relazioni familiari

La predetta legge ha modificato il codice civile mediante l’introduzione di un apposito Titolo, IX bis, contenente gli articoli 342 bis e 342 ter.

I provvedimenti a tutela di questi abusi si applicano ogni volta in cui la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. In tutti questi casi il giudice, indipendentemente dal fatto che la condotta costituisca o meno reato, su richiesta della parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di seguito enunciati. Il giudice può ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e disporre l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole.

Si può prescrivere anche, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal richiedente, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.

E’ inoltre previsto il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, con relativa fissazione di modalità e termini di versamento.

Sempre a tutela del soggetto più debole, si può prescrivere che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi sopra descritti, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso.

Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su richiesta di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

La vecchia formulazione della norma prevedeva la durata della protezione non superiore a sei mesi, innalzata ad un anno a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2009.

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Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione,  compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.