Il noleggio è forse il contratto più diffuso in assoluto, ma spesso lo stipuliamo senza neppure rendercene conto
Macchine, motorini, biciclette, barche, surf, ombrelloni, tutto può essere noleggiato.
Durante tutto l’anno, specialmente i turisti, noleggiano mezzi di trasporto, ma sia in estate che in inverno si ricorre molto di frequente al noleggio per usufruire di beni di cui necessitiamo per brevissimi periodi.
Ad esempio in inverno si può noleggiare l’attrezzatura da sci, in estate invece l’attrezzatura per praticare gli sport acquatici, si possono noleggiare auto, moto, bici, tutto ciò che può definirsi bene mobile, altrimenti si parla di locazione di immobili.
Con il contratto di noleggio, una parte, a fronte dell’utilizzo per un determinato periodo, di un bene mobile di proprietà altrui, si impegna al pagamento di una somma di denaro (c.d. canone, fitto, pigione).
Le analogie con il contratto di locazione di immobili sono evidenti perché si tratta pur sempre di un “affitto”, tuttavia, il noleggio non è disciplinato da una norma codicistica specifica.
Un’ipotesi tipica di noleggio è disciplinata dal codice della navigazione all’art. 384 che definisce il noleggio come “il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi”.
In ambito civilistico invece, per l’analogia indicata con la materia della locazione, occorre fare riferimento alle ipotesi disciplinate dagli artt. 1571 e ss. c.c.
L’Articolo 1571 c.c.
Dispone l’art. 1571 c.c. “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.”
Analogamente quindi, Il contratto di noleggio è il contratto con cui una parte (noleggiatore) si obbliga a far godere ad un altro (noleggiante) una cosa mobile, per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. Si può dunque affermare che il contratto di noleggio è, in effetti, un contratto atipico con le caratteristiche di una locazione di beni mobili e che di tale fattispecie ne assorbe tutti i tratti essenziali.
Elementi essenziali del contratto di noleggio sono: a) valido consenso delle parti contraenti; b) oggetto del godimento deve essere un bene mobile; c) corrispettivo determinato per il godimento concesso; d) durata per la quale il noleggiatore si obbliga a far godere all’altra parte la cosa locata. La forma del contratto non è un elemento essenziale, come per la locazione di immobili che richiede la forma scritta. Il noleggio quindi non richiede necessariamente la forma scritta, come avviene ad esempio il noleggio delle sdraio e degli ombrelloni al mare, o delle attrezzature per praticare windsurf, in tal caso però sarà bene che i prezzi e le condizioni siano esposte chiaramente e visibilmente.
Ovviamente, il contratto di noleggio avrà delle caratteristiche ulteriori ed una specifica disciplina in considerazione del bene mobile oggetto di noleggio. Ad esempio, per i natanti si dovranno osservare le specifiche normative del codice della navigazione, mentre per il noleggio delle apparecchiature per pay-tv gli specifici contratti e moduli predisposti nonché il codice dei consumatori, o per le attrezzature e beni strumentali la relativa disciplina anche con specifico riferimento alla capacità e competenza ad usare i beni stessi (camion, betoniere, carrelli elevatori, ecc…). Inoltre, come accade per la locazione in genere, il noleggiante utilizza la cosa noleggiata in piena autonomia, quindi ricade su di lui la responsabilità per l’integrità e il corretto uso della cosa, e, in caso di danneggiamento o distruzione del bene dovrà rispondere per le spese di riparazione o sostituzione.
In ogni caso, in generale, gli obblighi del noleggiatore sono:
– consegnare il bene in buono stato di manutenzione;
– mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto;
– garantire il pacifico godimento del bene durante il rapporto contrattuale.
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Gli obblighi del noleggiante invece sono:
– prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia;
– pagare il corrispettivo convenuto nei termini pattuiti;
– restituire la cosa al termine del contratto.