Delibazione: se il coniuge scopre un diverso orientamento sessuale ma la convivenza è stata duratura, in Italia il matrimonio può essere valido
La Suprema Corte di Cassazione, il 16 settembre 2020, si è pronunciata in merito alla richiesta proposta presso Corte d’Appello di delibazione di una sentenza ottenuta presso il Tribunale Ecclesiastico che stabiliva la nullità del matrimonio del ricorrente secondo il Diritto Canonico, e che la stessa Corte d’Appello aveva respinto.
I fatti
La coppia era rimasta unita in matrimonio per otto anni ed aveva convissuto per tutta la durata del vincolo; dai coniugi poi era nata una bambina ma in seguito il differente orientamento sessuale del marito era divenuto noto ed evidente creando disordini nel rapporto.
Giunti a questo punto, gli stessi si erano rivolti al Tribunale Ecclesiastico accusando il proprio matrimonio di nullità, ottenendola per vizio del consenso manifestato.
L’uomo aveva pertanto ricorso chiedendo la procedura di delibazione di fronte la Corte di Appello territoriale, quest’ultima aveva negato il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. Pertanto il marito aveva ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per far chiedere la validità degli effetti della sentenza ecclesiastica ottenuta, per lo Stato italiano.
La pronuncia della Cassazione
Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 19329/2020 del settembre scorso ha rigettato tale ricorso per le seguenti ragioni. Innanzitutto la Suprema Corte ha confermato l’orientamento delle Sezioni Unite del 2014, in cui si evidenzia il peso della convivenza dei due coniugi, la quale si è protratta per ben otto anni, che si è ricreata anche con la nascita di una bambina.
A tal motivo si sostiene che l’inclinazione sessuale del coniuge possa essere stata latente durante tutta la durata del matrimonio, ed essere venuta poi alla luce in maniera solo più esplicita, con la dichiarazione dello stesso, in un momento di maggiore trasparenza del soggetto.
Ma la consapevolezza che i due coniugi hanno avuto dell’esistenza di tale orientamento per ben otto anni, ha concretizzato l’accettazione tacita di questo rapporto e dunque di questo vizio relativo.
Con la sentenza non si scalfisce l’importanza della delibazione per l’ordine pubblico ma si dà semplicemente rilievo al principio della convivenza familiare.
Quindi, questa nuova ordinanza pesa e ribalta gli ultimi orientamenti della Cassazione in materia, infatti qualche mese prima con l’ordinanza 7923/2020 la Corte si era pronunciata a favore della delibazione della nullità canonico, ove la moglie, accortasi della sua consapevolezza omosessuale, aveva chiesto ed ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio durato ben dieci anni, e anche questa unione ricreata dalla nascita di una figlia.
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Questo provvedimento, seppure non ci troviamo in un sistema basato sul precedente giuridico (Common Law), crea di fatto giurisprudenza per la possibilità di delibare matrimoni ove, seppur dopo molti anni e nascita di prole, si scopra un diverso ed incompatibile orientamento della propria sessualità.
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Dall’altro, in generale, il precedente di riferimento si crea in merito alla delibazione di nullità ecclesiastiche matrimoniali di unioni pluritriennali (o con reale convivenza superiore ai 3 anni). Le questioni aperte sono relative agli interessi meritevoli di tutela privilegiata (stabilità della famiglia, ordine pubblico?) in modo da crearne un giusto bilanciamento.