In tema di prescrizione per l’esercizio dell’azione in tema di vizi della cosa sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18672/2019
In caso di compravendita, sia di beni immobili che di mobili e di mobili registrati, tra le obbligazioni del venditore vi è quella garantire al compratore che la cosa non presenti vizi, ai sensi dell’art. 1490 cod. civ.
Per quanto riguarda le modalità mediante le quali il compratore può esercitare il proprio diritto di ricevere la cosa immune da vizi, si applica l’art. 1495 cod. civ. il quale statuisce che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sopra citata Sentenza, resa a Sezioni Unite, è intervenuta al fine di dirimere il contrasto interpretativo, ormai ventennale, in ordine alla prescrizione dell’azione per far valere la garanzia dei vizi della cosa.
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Vi erano difatti due contrapposti orientamenti. Secondo un primo orientamento, anche un atto di natura stragiudiziale era idoneo ad interrompere la prescrizione annuale dell’azione mentre, secondo un altro indirizzo, solamente una azione di natura giudiziale era idonea ad interrompere il termine annuale di prescrizione.
Ebbene, il contrasto è stato risolto aderendo all’interpretazione più estensiva, ritendendo idoneo ogni atto, anche di natura stragiudiziale, ad interrompere il suddetto termine.
Per effetto di tale pronuncia, tutti gli atti di costituzione in mora posti in essere da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione, con l’effetto che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l’anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno ai sensi dell’art. 2945, comma 1, cod. civ.