Negoziazione assistita: quando è obbligatoria e quando è comunque utile

La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie, nella quale le parti sono assistite dagli avvocati

 

Si tratta di un istituto che punta ad una convenzione con la quale le parti si impegnano a risolvere una controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati di fiducia. L’istituto giuridico in questione, fa esordio nell’ordinamento giuridico italiano con il c.d. “decreto giustizia” d.l. n.132/2014,  convertito successivamente nella legge n. 162 del 2014.

Il legislatore partorisce una norma finalizzata a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“.

L’alternativa stragiudiziale rappresentata da questo istituto è finalizzata a snellire l’attività giudiziale dei Tribunali per contenziosi che possono seguire iter differenti altrettanto validi.

La convenzione di negoziazione

La convenzione, ovvero l’accordo, prevede”di cooperare in buona fede e lealtà“, al fine di risolvere in via amichevole una controversiatramite l’assistenza di avvocati.

La convenzione deve contenere, l’indicazione del termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti) e l’oggetto della controversia.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali autenticano delle sottoscrizioni  apposte.

L’iter procedurale

Successivamente all’informativa da parte del proprio legale di fiducia alla quale ci si è rivolti per risolvere una controversia, sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita e le regole da seguire in questo procedimento stragiudiziale, si procede con il seguente iter:

  • La negoziazione assistita ha inizio con la comunicazione della parte che ha interesse ad iniziare il procedimento, alla “controparte” di avviare una procedura di Negoziazione assistita. Tale comunicazione viene di solito denominata “Invito a stipulare una negoziazione assistita” ed è sottoscritta dalla parte ed indica l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento eventuale per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
  • L’invito appena trattato ha la funzione molto rilevante di interrompere la decorrenza dei termini della prescrizionee la decadenza; in caso di rifiuto tuttavia o di mancata accettazione dell’invito o mancato accordo,inizierà nuovamente a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.
  • Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento dellanegoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. Si tratta di un numero di incontri ove sono presenti le parti ed i legali, per i quali ci si da una serie di regole, che stabiliranno il perimetro nel quale si svolgerà la discussione. Se l’esito è negativo, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel caso di accordo raggiunto, invece, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano l’autentica delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo costituisce titolo esecutivo.

La negoziazione obbligatoria

Il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria come condizione di procedibilità, per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”.

L’improcedibilità deve essere eccepita, non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice. Qualora la negoziazione non sia ancora stata esperita dunque, il giudice, oltre a provvedere alla fissazione dell’udienza successiva assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Va da sé che se l’invito è seguito da un rifiuto o da una mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, ovvero quando è decorso il termine per la durata della negoziazione concordato dalle parti, la condizione di procedibilità può considerarsi sanata.

La negoziazione in materia di separazione e divorzio

Una particolare applicazione può rivelarsi in materia di separazione e divorzio. Prevede che i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio  nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

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La procedura è applicabile:

  • sia in assenza di figli: in tal caso l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblicapresso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
  • che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti: in tal caso invece il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza lungaggine. Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimentiin materia.

Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari .