Il reato di sfregio: La legge entrata in vigore il 9 agosto 2019 punisce specificamente e severamente chi cagiona lesioni permanenti al viso
Previsto all’art. 12 della Legge 19 luglio 2019 n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, è una nuova fattispecie di reato, definita “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”.
La novità consiste nell’individuazione di una vera e propria fattispecie di reato che descrive quello che da anni è denominato “reato di sfregio”, antecedentemente rubricato come “aggravante” del reato di lesioni gravissime.
La Norma
L’art. 583 quinquies c.p prevede dunque che “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso é punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno”.
Un vero “omicidio di identità”
L’articolo, introdotto nel c.p. dalla normativa attesissima che per altro introduce la procedura di “codice rosso”, punisce chiunque cagioni ad altro una lesione personale dalla quale derivino deformazione o sfregio permanente del viso, ha dato un nuovo inquadramento, dotato di vita autonoma, che scaturisce da anni di istanze e dibattiti per rendere a “l’omicidio di identità” una propria forza normativa.
Nella volontà del legislatore c’è quella di accogliere una esigenza urgente, ovvero di inquadrare penalmente un comportamento delittuoso ben delineato che, come abbiamo visto in tristemente celebri casi mediatici come l’aggressione di Lucia Annibali, Gessica Notaro e Valentina Ptzalis, ha un intento preciso di attentare alla vita di una persona strappandone di fatto l’identità in modo violento e con la grave connotazione di aggressione di genere che pesa e spesso la contraddistingue.
La pena
La pena prevista peraltro è particolarmente severa (reclusione da otto a quattordici anni). L’intento del legislatore pertanto è stato da un lato, quello di punire più severamente quella particolare forma di violenza di genere che negli ultimi anni ha visto come vittime principalmente le donne mentre dall’ altro quello di eliminare il rischio di possibili attenuazioni sanzionatorie.
La norma di recente introduzione punisce inoltre chiunque, con qualunque mezzo (agenti chimici, strumenti da taglio o altro), cagioni ad altri una lesione personale da cui derivi la deformazione o lo sfregio permanente di una precisa zona anatomica, il viso. Trattasi dunque di reato a forma libera che può realizzarsi con qualunque modalità, purché ad essere attinta sia la zona del viso.
Nella giurisprudenza subentrata, nel concetto di deformazione rientrano tutte quelle alterazioni anatomiche della simmetria del viso, mentre per sfregio permanente deve intendersi qualsiasi turbamento irreversibile dell’armonia del viso.
Ad aggiungersi alla pena prevista in via principale vi è inoltre pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno e l’applicazione della pena dell’ergastolo nel caso in cui al reato sia sopraggiunta la morte della vittima (omicidio).
E’ importante evidenziare come l’art. 12 abbia esteso anche al reato di cui all’art. 583 quinquies c.p. la limitazione dei benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis, comma 1, della Legge n. 354/175 ovvero l’assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione, concedibili solo sulla base degli esiti dell’osservazione scientifica della personalità del reo ( ovvero a seguito di un percorso di sostegno documentato negli obbiettivi ed esiti).
Per il nuovo reato di “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” è prevista la procedibilità d’ufficio.
Prima della legge n. 69 del 2019
Fino a questo momento lo sfregio al viso non costituiva una fattispecie di reato a se stante. L’art 583 c.p. infatti, dedicato alle circostanze aggravanti delle lesioni, al punto 4 del comma 2 definiva gravissime le lesioni appunto “se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.
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Riportiamo a tal proposito, la decisione della Cassazione n. n. 21394/2016, che nonostante statuisse prima dell’introduzione della nuova legge, si configura come antisignana: “In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (…) avendo riguardo ad una cicatrice profonda, lunga dieci centimetri e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare.”
Questa decisione merita di essere menzionata anche perché ritiene sussistente nel caso di specie l’aggravante dei futili motivi, in quanto la condotta del reo si è inserita “in un contesto non limpido in cui affiorano vecchi rancori tra le parti e un non chiarito confronto fisico tra le stesse, ruota attorno all’assenza di una plausibile ragione per dar luogo alla condotta tenuta.”