La legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d’imposta per il 2021 per il mercato della pubblicità
Di che cosa si tratta?
L’agevolazione in questione rientra tra le misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 ed ha come obiettivo quello di assicurare la ripresa del settore della pubblicità.
L’ art. 67 bis del decreto Sostegni-bis convertito prevede un credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel limite di 20 milioni di euro per il 2021.
Le disposizioni attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per la fruizione del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
Tale provvedimento deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Chi ne può usufruire?
Destinatari del provvedimento sono i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
LEGGI ANCHE: L’imposta sui servizi digitali: che cos’è la “digital service tax”
Come è attribuito?
Il credito d’imposta di cui sopra è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
Il credito d’imposta previsto si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“.