Se vi consegnano una lettera di richiamo. Cosa fare

Nel caso in cui il Datore di Lavoro vi contesti un comportamento sbagliato, dovrà farvi una lettera di richiamo. Senza, non sarà possibile applicare una sanzione disciplinare

La contestazione disciplinare

Secondo l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori infatti, “ Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa…..Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato…….In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa…”

Il Datore di Lavoro, quindi, non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato per iscritto il comportamento ritenuto errato e senza aver sentito il dipendente a sua difesa.

Come deve essere la lettera di richiamo?

I caratteri della lettera di richiamo

La lettera di richiamo deve contenere specificatamente la descrizione del comportamento contestato, dovendo quindi essere indicati la data, l’ora, il luogo, la minuziosa descrizione della condotta ritenuta errata. Inoltre, deve essere inviata al lavoratore entro pochi giorni dalla scoperta della mancanza dovendo perciò essere tempestiva. Ancora, deve essere indicato il diritto del lavoratore a formulare le proprie giustificazioni ed il termine entro il quale inviarle.

In assenza di quanto sopra, elementi che devono ritenersi necessari al fine di tutelare il lavoratore che è parte debole del rapporto, la lettera di richiamo sarà ritenuta illegittima e non potrà essere validamente applicata una sanzione disciplinare.

Come può difendersi il lavoratore?

lettera di richiamo
Cosa può fare il Lavoratore

Il Lavoratore quindi, entro il termine indicato nella lettera di richiamo – di solito sono 5 giorni dal ricevimento, ma possono essere di più a seconda del CCNL applicato al rapporto lavorativo – deve inviare le proprie giustificazioni. Queste ultime possono essere inviate personalmente, o attraverso un rappresentante dell’associazione sindacale. Il lavoratore potrà chiedere anche di essere sentito e quindi fissare un appuntamento a tal fine.

Chiaramente, il Lavoratore potrà anche decidere di non rispondere in alcun modo alla lettera, decidendo quindi di non difendersi.

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E cosa succede dopo?

Successivamente alla scadenza del termine, in assenza di giustificazione o successivamente alla ricezione delle spiegazioni del lavoratore, il Datore di Lavoro dopo aver vagliato queste ultime ed il comportamento del lavoratore, può decidere di infliggere una sanzione disciplinare o meno.

La sanzione, che va dal rimprovero scritto – la meno grave – al licenziamento – la più grave -, passando per la multa e la sospensione, è di solito individuata dal CCNL applicato secondo una casistica dallo stesso prevista. In mancanza, si applica l’analogia con gli altri Contratti Collettivi Nazionali o la Giurisprudenza.

La sanzione sarà più pesante, chiaramente, se la mancanza sarà più grave, fino a giungere al licenziamento nel caso in cui la fiducia fosse venuta meno ed il rapporto non fosse più proseguibile.