Responsabilità del Notaio: risponde degli errori connessi all’esercizio della sua professione anche nella fase precedente e successiva alla stipula dell’atto
Secondo quanto statuito dall’art. 28 della Legge Notarile, il notaio non può ricevere o autenticare atti:
- se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico;
- se v’intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v’intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
- se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de’ suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da
persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Non si ha violazione dell’articolo 28 n. 1 della legge notarile nell’ipotesi in cui il divieto di ricevere un atto non sia desumibile dall’espressa lettera della legge, ma sia ricavabile solo interpretativamente; ciò in quanto lo stesso articolo 28 richiede che l’atto sia “espressamente proibito dalla legge”.
La responsabilità del notaio per colpa nell’adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione.
Egli incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione; tale dovuta diligenza non si espleta solo nella redazione dell’atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le c.d. attività preparatorie (tra cui il compimento delle visure catastali e ipotecarie); tale responsabilità è però da escludere qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da tali attività. (Cassazione civile sez. VI, 24/05/2019, n.14169)
La responsabilità si estende anche agli adempimenti successivi alla stipula dell’atto notarile.
In materia di responsabilità del notaio per tardiva trascrizione qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge il notaio che ha ricevuto un atto soggetto a iscrizione (o trascrizione) debba curare che questa venga eseguita “nel più breve tempo possibile” ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione – tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione della iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio – individuare di volta in volta il termine nel quale quell’adempimento deve essere eseguito e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l’art. 1176 comma 2 c.c. (Tribunale Milano sez. I, 04/06/2019, n.5300)
Ovviamente, come tutti i professionisti, il Notaio è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il cliente nel caso di errore dal quale scaturisce la responsabilità professionale.
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L’assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all’esercizio dell’attività professionale, richiesta dagli art. 19 e 20 l. n. 89/1913 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 d.lg. n. 182/2006 (Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia), è un’assicurazione obbligatoria ai ex lege e, dunque, è un’assicurazione che è destinata – negli intenti del legislatore – a tutelare, oltre all’assicurato, anche l’interesse del terzo danneggiato dall’attività notarile alla certezza del ristoro del pregiudizio patito.
Tuttavia, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la R.C.A.: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, comma 2, c.p., e, per altro verso, di intervenire con una pronuncia additiva dotata di valenza innovativa in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore. (Corte Costituzionale, 21/02/2018, n.34)