La mediazione, può essere applicata come alternativa al procedimento civile ed è obbligatoria in altri casi: esaminiamoli
La mediazione civile è un istituto giuridico conciliativo che nasce per alleggerire i procedimenti giudiziali, rappresentando una procedura alternativa che può essere facoltativa o obbligatoria, da esperire prima che si incardini un procedimento civile. È stata introdotta con il Decreto Legislativo numero 28 del 2010. L’istituto è caratterizzato dall’assenza di formalità particolari e consiste in una serie di incontri presso un Istituto accreditato (minimo due generalmente), ove le parti convengono, su istanza di una delle due, insieme ai loro legali, procedendo con una trattazione perlopiù orale.
Cos’è la mediazione obbligatoria
La mediazione civile è obbligatoria, qualora sia prevista dal legislatore come condizione di procedibilità per giungere ad una composizione di controversie in ambito civile.
Si inquadra in quegli istituti stragiudiziali di “Alternative Justice” mutuati dal diritto anglosassone, volti alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi bassi. L’articolo 3 del citato provvedimento, prevede a carico degli avvocati l’obbligo di informare per iscritto l’assistito sulla possibilità di avvalersi della mediazione, dei benefici fiscali connessi e dei casi in cui è obbligatoria. Alla mediazione civile non deve essere confusa la negoziazione assistita che differisce dalla prima per l’assenza della figura del mediatore. Nella negoziazione, la procedura è infatti attivata e condotta dai legali delle parti.
La procedura
La mediazione civile si svolge alla presenza di un mediatore nominato all’interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Alla stessa partecipano le parti con l’assistenza dei rispettivi difensori. All’articolo 6 del Decreto Legislativo sopra citato viene esplicitata la durata massima di tre mesi del procedimento stesso. All’articolo 4 del Decreto Legislativo è fissata la competenza territoriale, pertanto sarà competente un organismo che abbia una propria sede nel luogo del giudice che sarebbe territorialmente competente per la controversia giudiziale.
L’attivazione del procedimento
L’interessato (una delle parti) può avviare il procedimento depositando la relativa domanda presso uno degli organismi territorialmente competenti. La domanda viene notificata per mezzo lettera raccomandata(o PEC) e dovrà riportare in allegato la ricevuta del versamento dei costi per l’attivazione del procedimento.
L’adesione della parte chiamata
La parte chiamata avrà facoltà di aderire al procedimento compilando e depositando il modulo, solitamente predisposto dagli organismi di mediazione, per l’adesione. All’adesione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento degli importi dovuti per la partecipazione. Attenzione a questa fase, in quanto dalla mancata adesione al procedimento il giudice potrà ricavare argomenti di prova secondo quanto previsto dall’articolo 116 comma 2 del codice di procedura civile.
Lo svolgimento della mediazione
Una volta attivato il procedimento, mediante il deposito della domanda, viene fissato il primo incontro fra le parti. L’incontro deve essere fissato non oltre i trenta giorni successivi al deposito della domanda. In questa sede le parti potranno decidere se proseguire con la mediazione od interromperla. Il mediatore può decidere di instaurare sessioni separate delle parti e/o dei difensori, al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo conciliativo, potendo anche formulare una propria proposta alle parti, quando ravvedesse una possibilità con questa di poter addivenire all’accordo oppure le parti ne facessero espressa richiesta. Lo stesso è tenuto al più stretto riserbo su quanto sia venuto a conoscenza e non potrà essere chiamato a deporre come testimone su quanto detto in fase di mediazione, qualora si giungesse in giudizio. Al mediatore è possibile avvalersi di periti accreditati presso gli appositi albi presso i tribunali. Alla fine della sessione si procede con una verbalizzazione sintetica dell’incontro.
Il raggiungimento dell’accordo od il mancato accordo
Gli esiti della mediazione potranno essere di due tipi: il raggiungimento di un accordo conciliativo o il mancato raggiungimento dello stesso. L’accordo conciliativo, ove stipulato, risulterà anche dal verbale conciliativo sottoscritto e sarà titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile. Gli avvocati che assistono le parti nella mediazione dovranno dare atto che l’accordo ove sia stato raggiunto, sia conforme alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Quando la mediazione è obbligatoria
All’articolo 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo 28 del 2010, vengono stabilite le materie per le quali il procedimento in questione costituisce condizione di procedibilità. Il giudice, in questo caso, dovrà sospendere il processo ed invitare le parti ad attivare il procedimento. Atteso il buon esito dello stesso le parti non avranno più interesse a proseguire nella controversia giudiziale. Viceversa, qualora non vada a buon fine le parti potranno proseguire la controversia dando atto al giudice del fallimento del tentativo conciliativo tenutosi. Le materie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio sono:
- Controversie condominiali
- Controversie relative ai diritti reali
- Divisioni
- Controversie successorie
- Accordi di famiglia
- Contratti di locazione e comodato e affitto di azienda
- Controversie insorte in merito alla responsabilità medica
- Controversie insorte a seguito di notizia diffamatoria mezzo stampa o mezzo web
- Controversie in ambito assicurativo e bancario
La mediazione facoltativa o volontaria
Se tuttavia la materia non sia inclusa in quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria e non verta su diritti indisponibili, le parti potranno considerare il ricorso alla mediazione facoltativo. Fatto salvo comunque che se una parte dovesse richiedere il ricorso alla mediazione, il giudice potrà sempre dedurre argomenti di prova secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma secondo del codice di procedura civile. A questo proposito quindi la differenza che emerge relativamente alla mediazione obbligatoria sarebbe unicamente che non si configura come una produzione di procedibilità, ma, tuttavia è analoga per la procedura e gli effetti che produrrà l’accordo.
Le agevolazioni fiscali connesse alla mediazione
L’articolo 17, secondo comma del provvedimento legislativo infine, esalta i benefici che sono connessi all’attivazione dell’istituto in esame. Il verbale di accordo conciliativo, in primo luogo, non è assoggettato al versamento dell’imposta di registro fino all’importo di 50000 euro, ma sarà dovuto per la sola parte eccedente a detta somma. Tutti gli atti del procedimento sono poi esenti da bolli ed imposte (fatti salvi i costi previsti dall’organismo), mentre i costi per la prosecuzione variano in relazione ai diritti controversi.