Canone Unico Patrimoniale: di che cosa si tratta

La l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all’art. 1 commi da 816 a 836 disciplina il Canone Unico Patrimoniale, che a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane.

Canone Unico patrimoniale

Che cosa sostituisce?

Il Canone Unico Patrimoniale sostituisce:
– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
– l’ imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
– il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Canone unico Patrimoniale

Disciplina

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Presupposti del canone

I presupposti sono:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Canone Unico patrimoniale

Regolamentazione

Gli Enti disciplinano il canone con regolamento adottato dal consiglio comunale e provinciale ai sensi dell’art. 52 D. lgs 446/1997 che deve prevedere:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;
b) l’ individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dalla Legge di Bilancio 2020;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Processo verbale di constatazione

Gli enti procedono all’accertamento mediante processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale nei casi in cui le occupazioni e i mezzi pubblicitari:

  • risultino privi della prescritta concessione o autorizzazione;
  • effettuati in difformità dalle stesse;
  • per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonchè all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

Procedono poi alla rimozione dei medesimi con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Soggetti obbligati al pagamento del canone.

Il canone è dovuto:

    • dal titolare dell’autorizzazione o della concessione
    • ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Determinazione del canone

A) Per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è determinato:

    • in base alla durata,
    • alla superficie, espressa in metri quadrati,
    • alla tipologia e alle finalità,
    • alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione.

Maggiorazioni

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da’ l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

B) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, è determinato:

    • in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

C) Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è  dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Le tariffe sono previste ai commi da 826 a 831.

Riduzioni

Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

  • eccedenti i mille metri quadrati;
  • effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
  • nel caso in cui siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone;
  • con spettacoli viaggianti;
  • per l’esercizio dell’attività edilizia.

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Esenzioni

Sono previste analiticamente al comma 833 le esenzioni previste per legge.

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle già indicate dalla normativa.

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Versamento del canone

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
La richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.