Problemi di confini e piante? Vediamo quali sono i rimedi

Confini: In estate possono sorgere contestazioni tra vicini per piante e siepi troppo a ridosso dei confini. Ecco cosa dice la legge

Codice e confini

Il Codice Civile disciplina in generale le distanze che bisogna rispettare se si intende piantare alberi o siepi in prossimità del confine tra due terreni appartenenti a proprietari diversi.vLo scopo è evitare sia l’invasione del fondo altrui con le radici sia che gli alberi tolgano luce e vista.

Le regole sulle distanze non si applicano:

  • quando, sul confine, esiste già un muro (a prescindere se in comune o di uno dei due proprietari) a condizione però che l’altezza delle piante non superi il muro stesso;
  • quando i due terreni sono separati da un fosso in comproprietà;
  • alle piante in vaso mobile e alle piante rampicanti.

Nonostante vi sia una accurata disciplina all’interno del codice civile in tema di distanze tra edifici, pianti e siepi, il Comune può indicare, con proprio regolamento, delle distanze diverse. Dunque, occorrerà sempre bene informarsi presso l’amministrazione locale per verificare se sono state previste discipline

In assenza di regolamenti comunali, ecco le distanze dal confine che devono rispettare piante e siepi:

  • alberi:di alto fusto, 3 metri, non di alto fusto: 1,5 metri. L’albero è di alto fusto se questo, semplice o diviso in rami, arriva ad un’altezza superiore a 3 metri, come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Non si considera di alto fusto se il tronco e le branche principali non superano i 3 metri. L’obbligo di rispettare la distanza riguarda anche gli alberi di alto fusto piantati non direttamente nel terreno ma in contenitori fissi al suolo, anche se le radici non hanno contatto diretto al suolo;
  • viti, canneti e arbusti: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta);
  • alberi da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri: 0,5 metri;
  • siepi: vive: 0,5 metri; di ontano: 1 metro; di castagno e simili: 1 metro; di robinie: 2 metri.

I proprietari confinanti possono anche accordarsi tra loro per derogare questa disciplina, a meno che il regolamento comunale lo vieti. La deroga deve avere la forma scritta a pena di nullità.

Nel caso di mancato rispetto di distanze di alberi e siepi è possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento in cui venga ordinato il ripristino della situazione preesistente, oltre alla condanna per il risarcimento del danno nel caso in cui la pianta, l’albero o la siepe abbiano cagionato effettivamente un danno.

Il vicino deve proporre l’azione entro cinque anni, solo nei confronti del proprietario del terreno confinante, a prescindere da chi abbia piantato i vegetali. Difatti, solo il proprietario può essere destinatario dell’ordine di ripristino delle distanze legali.

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In ogni caso, contro l’estirpazione non può essere invocata la legge speciale a tutela del paesaggio.

Un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 22 febbraio 2010 n. 4240)  ha riconosciuto che in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del Codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali.

Quindi, se le piante sul confine insistono da più di 20 anni, il vicino non potrà più esperire alcuna azione.