L’amianto: un mostro ormai noto a tutti per i suoi danni

Nonostante l’amianto sia stato bandito ovunque a causa dei suoi effetti sulla salute dell’uomo, ancora oggi è possibile trovarne in abbondanza

La scoperta delle patologie conseguenti all’uso dell’amianto è piuttosto risalente nel tempo, tuttavia, solo negli anni 80 in Italia è stata riscontrata e riconosciuta l’effettiva correlazione tra l’esposizione all’amianto, in particolare alle fibre di asbesto, e l’insorgenza dei tumori polmonari. Soltanto con la Legge n. 257 del 1992 l’amianto è stato totalmente bandito in Italia, mentre la normativa più recente è costituita dal Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008.

Il Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) disciplina tutta la normativa sull’amianto, riconoscendo la massima centralità alla figura del datore di lavoro, sul quale gravano tutte le responsabilità in ordine all’onere dell’accertamento della presenza di manufatti contenenti amianto prima dell’inizio di eventuali lavori. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il “piano di lavoro” per la rimozione dell’amianto o la notifica. Inoltre, tutte le imprese che intendano trattare beni contenenti amianto nei cantieri, indipendentemente dalla tipologia di bonifica da eseguire, devono avere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come requisito necessario.

La Legge n. 257 del 1992

La legge 257/92 fu la prima a mettere al bando tutti i prodotti contenenti amianto, disponendone, anche a tutela dei lavoratori che vi erano esposti, il divieto di estrazione, lavorazione e quindi utilizzo in ogni sua forma. Dispone infatti l’art. 1 c. 2: “Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto

Con il decreto attuativo D.M. 06/09/1994sono state indicate le procedure operative per la bonifica dell’amianto nonché i sistemi per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. Sono stati emanati numerosi successivi decreti per dare un’attuazione dettagliata di quanto indicato nella Legge del 1992: DM 20/08/1999, D.M. 14/05/1996, D.M. 20/08/1999, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

I privati, sanzioni e smaltimento

Nonostante l’amianto sia bandito dal 1992, solo nel 2013 sono state previste le sanzioni per i trasgressori e per coloro che omettono la comunicazione relativa alla presenza di amianto alle Asl.

La bonifica può avvenire in diverse modalità, ciò dipende anche dalla tipologia di amianto con cui si ha a che fare:

rimozione, eliminazione e asportazione totale dell’amianto e copertura della superficie con altro materiale

incapsulamento, solitamente usato se l’amianto è poco friabile, è il trattamento dell’amianto con prodotti specifici che ricoprono l’area interessata con una pellicola di protezione.

confinamento, barriera o copertura dell’area interessata con lastre isolanti e incapsulamento della porzione isolata

Occorre inoltre precisare che le sanzioni dipendono anche dalla tipologia di amianto. Infatti, l’amianto può essere in forma compatta o friabile, la forma friabile è molto più pericolosa perché determina la diffusione di fibre e polveri nell’aria. Pertanto, l’obbligo di rimozione scatta solo quando lo stato di degrado è molto elevato o quando l’amianto è friabile. In caso di elevato degrado dell’amianto, il proprietario dell’immobile oppure l’amministratore condominiale, ha l’obbligo di contattare un tecnico abilitato per fare un’ispezione e poi una ditta specializzata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la rimozione.

In caso di amianto friabile il proprietario dell’edificio oppure l’amministratore condominiale, è tenuto a darne comunicazione alla Asl di riferimento. In tal caso, l’omissione potrebbe determinare, qualora ci fosse un censimento regionale, una sanzione che va da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 5.000, oltre all’ordine di smaltimento entro 30 giorni. Le sanzioni amianto in caso di mancato trattamento incapsulante o di omissione di smaltimento, vanno invece da un minimo di €500 ad un massimo di €3.500.

Si precisa comunque che all’inosservanza delle normative per manutenzione, trattamento, demolizione, trasporto e smaltimento conseguono sanzioni penali sia per coloro che affidano i lavori sia per coloro che li eseguono.

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Come noto, l’amianto è un rifiuto molto pericoloso, pertanto deve essere smaltito nel rispetto di tecniche ben precise. L’abbandono di amianto sul suolo pubblico viene punito con pesanti sanzioni amministrative, infatti l’articolo 34 del D.Lgs 205/2010 prevede una sanzione amministrativa da un minimo di €300 ad un massimo di €3.000 che aumenta nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi, nonché l’obbligo di provvedere alla rimozione, allo smaltimento dell’amianto e al ripristino dello stato dei luoghi in cui è stato abbandonato il materiale.