Codice Rosso per avere un procedimento preferenziale per alcuni reati di violenza: ecco quali sono e quale è la procedura
La Legge n. 69 è entrata in vigore il 9 Agosto 2019, prevedendo le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza di genere come anche di violenza in ambito famigliare, denominata “Codice rosso”, composto da 21 articoli i quali individuano le fattispecie di reato attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere (quattro di queste interessate dalla norma sono di nuova introduzione)
La legge ha il fine di perseguire tre obiettivi: :
- prevenzione del compiersi del reato;
- protezione delle vittime e certezza della pena dei colpevoli;
- rafforzamento delle tutele procedurali e processuali delle vittime di reati violenti, con connotazione di genere o in ambito domestico famigliare.
In relazione a tali fattispecie, vengono apportate modifiche al codice rituale, atte a velocizzare l’instaurarsi del procedimento penale e, di conseguenza, l’accelerazione dell’eventuale adozione di provvedimenti urgenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, a tal proposito, impatta sul codice penale, inasprendo le pene di alcuni reati afferenti all’ambito sopra descritto, rendendo più incisive alcune aggravanti, ovvero introducendo fattispecie di reato nuove, cercando di creare una corrispondenza società-persone con l’ impianto normativo non asincrona. La violenza di genere è un tema molto delicato nonché tristemente attuale. Nonostante si sia proceduto piuttosto speditamente dal punto di vista normativo, al fine di rincorrere la pericolosa crescita, ovvero l’inasprimento, di fenomeni lesivi contro le donne (nonché purtroppo, a causa anche di una diffusione massiva della rete web e del fenomeno social media, la comparsa di nuove fattispecie di offesa), il fenomeno registra, ancora tutt’oggi, percentuali molto alte tale da rendere necessari non solo strumenti legislativi ma soprattutto progetti di informazione e formazione civica.
Modifiche e reati introdotti
Di nuova introduzione sono i seguenti quattro reati:
- il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni, e con l’ergastolo qualora dalla commissione di tale delitto ne consegua l’omicidio.
- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (individuato come revenge porn ed inserito all’art. 612-ter c.p. ), ovvero, chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda foto o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso dell’interessato per danneggiarlo. La pena viene aumentata, nel caso in cui l’autore della vendetta sia il coniuge (anche separato o divorziato), un ex o se i fatti siano avvenuti con strumenti informatici.
- il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.),il quale punisce chiunque induca un altro a sposarsi ( anche con unione civile) usando violenza, minacce o approffitando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi, con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata qualora il reato sia stato commesso in danno di minori e si procede anche qualora il fatto sia stato commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), ossia punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l’ordine di allontanamento di urgenza dalla casa familiare.
Inoltre, la legge n. 69/2019 novella il codice penale prevedendo:
- un inasprimento della pena, la cui reclusione diviene da 3 a 7 anni rispetto alla precedente che prevedeva da 2 anni a 6 anni;
- una fattispecie aggravata speciale, la cui pena aumentata fino alla metà, qualora il delitto venga commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persone con disabilità, ovvero se il fatto sia stato commesso con armi. Inoltre, bisogna sottolineare che il minore che assiste ai maltrattamenti, viene sempre considerato come persona offesa del reato. Importante, è l’inserimento del reato di maltrattamento contro i familiari e conviventi nell’elenco dei delitti, consentendo in questo modo, nei confronti degli indiziati, l’applicazione delle misure di prevenzione tra le quali è inserita il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Modifica inoltre:
- il reato di atti persecutori (art.612-bis c.p.), la cui pena è stata inasprita da 1 anno a 6 anni e 6 mesi di reclusione, anziché della pena precedente da 6 mesi a 5 anni;
- il reato di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p), anche in questo caso, un inasprimento della pena prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni chiunque con minacce, violenza o mediante l’abuso di autorità, costringa taluni a subire o compiere atti sessuali, Inoltre, viene rimodulato ed inasprisce le aggravanti qualora la violenza sessuale sia stata commessa in danno di minore. Riguardante, il delitto di atti sessuali con minore (art.609-quarter c.p.) è stato previsto un aumento della pena fino a un terzo qualora gli atti siano stati commessi con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; tale diritto diviene procedibile d’ufficio.
Una modifica rilevante afferisce alla misura cautelare relativa al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persone offesa, attraverso l’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, al fine di consentire al giudice di garantire il rispetto della misura adottata. Infine, la legge ha disposto la possibilità di sottoporsi ad un trattamento psicologico, avente come fine l’avvio di un percorso di recupero e di sostegno, a cui potrebbe conseguire anche la sospensione della pena (in funzione di reinserimento del reo).
LEGGI ANCHE: Sì al risarcimento diretto in caso di sinistro su area privata
La procedura
Il codice rosso è una sorta di allarme che attiva un trattamento preferenziale, di conseguenza la polizia giudiziaria di fronte ad una notizia di reato afferente a violenza domestica o di genere, accolta la notizia, deve riferirla immediatamente al pubblico ministero, il quale a sua volta, entro tre giorni, decorrenti dall’iscrizione della notizia di reato, dovrà ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti.
LEGGI ANCHE: Chi paga se cadi per strada: se vi è insidia e trabocchetto
Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, ovvero nell’interesse della persona offesa . La velocità e l’immediatezza delle indagini avviene al fine di limitare chiaramente, il più possibile la reiterazione del reato. Inoltre, è stato previsto termini più dilatati per quanto concerne la possibilità di poter denunciare, ossia la persona vittima di violenza della tipologia in questione, avrà 12 invece dei 6 mesi previsti in genere dalla legge per poter denunciare.