Il Codice Civile prevede all’art. 1269 che altri possano pagare per te attraverso un istituto nominato “delegazione di pagamento”.

Secondo tale Norma, “Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato….”
In sostanza l’Articolo disciplina un accordo tra il debitore ed un terzo in forza del quale il debitore delegante delega il terzo ad una data prestazione (ad esempio un pagamento) verso il terzo delegatario.
E come si realizza? Quali sono i casi pratici?

Un esempio pratico è quello dell’assegno bancario dove, appunto, il terzo, ossia la Banca, in ragione del rapporto tra quest’ultima ed il debitore – rapporto di conto corrente – , versa una data somma al creditore del debitore. Il secondo comma dell’art. 1269 c.c. prevede però che: “Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorchè sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi”. Ciò significa che il terzo delegato non ha nessun obbligo ad accettare la delegazione e quindi effettuare il pagamento.
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L’Istituto in parola non viene applicato solo nel caso di pagamento tramite assegno, ma tutte le volte in cui un terzo, su richiesta del debitore e con cui il terzo ha rapporti, accetta ed effettua il pagamento al creditore. Ciò può accadere tra conoscenti, familiari, etc, tutte le volte in cui soprattutto, terzo e debitore hanno tra di loro un rapporto rispettivamente di credito-debito che pongono in compensazione in modo da eliminare ogni pendenza.
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Attenzione! Vi è una particolarità!
Interessante aspetto della figura è che la delegazione di pagamento non richiede la prova scritta nè ad sustantiam, né ad probationem, quindi il rapporto trilatere può essere dimostrato anche testimonialmente. Chiaramente è il caso di mettere qualcosa per iscritto per maggiore tutela delle parti.