È una prassi diffusa ma rischiosa quella di lasciare il proprio cane in auto per sbrigare qualche incombenza
Molte persone sono solite portare con sé il proprio cane anche in auto e, nel caso abbiano la necessità di sbrigare delle incombenze per pochi minuti, non esitano a lasciarlo solo in macchina. Può accadere però che l’impegno si protragga più di qualche minuto, oppure che a causa di un imprevisto ci si dimentichi del cane, magari in una calda giornata d’estate.
In tal caso, non solo si rischia di uccidere il proprio cane o di procurargli inutili ed ingiuste sofferenze e lesioni, o anche la morte, ma si commette il reato di abbandono o maltrattamento, con conseguente processo in sede penale Lasciare il cane in auto non è mai una buona idea ma se ciò accade in estate, è altamente probabile, anzi è auspicabile, che un cittadino qualsiasi segnali la circostanza alle autorità.
Le conseguenze
L’abbandono del cane in auto è punito dall’art. 727 codice penale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”
Tuttavia, occorre evidenziare che se dall’abbandono, oltre alle sofferenze, deriva anche la morte dell’animale, allora si rischierà la contestazione o l’applicazione di maltrattamento ex art. 544 bis e 544 ter codice penale:
Art. 544 bis codice penale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
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Art. 544 ter “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
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La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”