Adozione in casi particolari: quando si richiede e cosa prevede

L’istituto dell’adozione in “casi particolari” disciplina una casistica specifica nell’ universo delle adozioni ed è formalizzato con la legge 184/1983 negli artt. 44-57.

La specialità rispetto alla forma tradizionale si sostanzia proprio per il perimetro ben delineato ove si può applicare oltre che nel contenuto delle regole indicate nella normativa stessa.

I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati, in base all’art. 44 della Legge sull’adozione n. 184/1983 e successive modificazioni, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge;
c) quando il minore sia portatore di hendicap e orfano di entrambi i genitori;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L’adozione in questi casi è consentita anche in presenza di figli nati nel matrimonio.

Nelle letta e c della menzionata disposizione, la tutela è rivolta al minore in Status di orfano di padre e di madre. In particolare, il legislatore riconosce, adottabile il minore secondo quanto disposto, in primis, da persone unite al minore «da vincolo di parentela (fino al sesto grado) o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento» (lett. a), ed inoltre, prescindendo da ogni tipo di vincolo di parentela o rapporto preesistente con l’adottante, là dove sussistano le condizioni indicate dall’art. 3, comma 1 della legge n. 104/1992, ovvero qualora il minore sia portatore di handicap (lett. c).

Oltre ai casi di adozione del minore orfano, l’art. 44, comma 1, consente al coniuge di adottare il minore che sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge (lett. b). E’ importante soffermarsi sulla disposizione appena richiamata alla lettera b, in quanto sembra che il legislatore abbia ivi previsto una stretta interpretativa che obbliga ad una adesione letterale alla disposizione: sembrerebbe pertanto preclusa l’adozione da parte del convivente del genitore del minore, ovvero del partner stabile con il quale sia stata contratta unione civile. Sul punto, non vi sono state aperture o novità neppure nel 2016 anno nel quale si è dibattuto, senza giungere ad una reale conclusione giuridica sulla stepchild adoption, in un primo momento contemplata dall’art. 5 del ddl Cirinnà, al fine di consentire così l’adozione anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Infine, il legislatore non prevede caratteristiche particolari in capo all’adottante, allorché consente l’adozione del minore ogni qualvolta «vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo» (lett. d).

Il comma 3 dell’art. 44 chiarisce poi che, nei casi di cui alle lett. ac e d del comma 1, «l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato» (se, però, l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi.

Requisiti degli adottanti

L’adozione nei casi particolari è consentita:

  • alle persone coniugate e non separate; non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo; l’unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi;
  • alla persona singola, non coniugata;
  • per estensione interpretativa, ai conviventi.

Non sono previsti limiti massimi di età per l’adottante a differenza dall’adozione legittimante, ma solo un limite minimo: l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando, anche se questa previsione è stata sollevata come incostituzionale per la lettera b della legge (C.Cost.2 febbraio 1990 n.44).

Il consenso e l’ assenso: chi deve esprimerlo

Si richiede il consenso:

  • dell’adottante
  • dell’adottando ultraquattordicenne
  • del rappresentante legale che è il genitore o il tutore se questi è decaduto o sospeso o deceduto, quando il minore non ha ancora compiuto i quattordici anni (anche se il minore ha più di dodici anni deve essere sentito, in realtà sentito anche in età inferiore, viene sentito se opportuno).
    L’intervento del rappresentante legale va inteso come mero “parere”, dipendendo la decisione finale dell’adozione dall’obiettivo giudizio del magistrato;

Si richiede l’assenso:

  • dai genitori o del coniuge dell’adottando

Gli effetti dell’adozione ex art. 44 della legge 184/1983

Con l’adozione nei casi particolari il minore entra nella famiglia dell’adottante, pur non costituendosi rapporti di parentela con i famigliari. Non si sciolgono completamente i legami con la famiglia d’origine. L’adottato mantiene diritti e doveri verso la famiglia di origine. L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Se il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge del genitore, la potestà e il relativo esercizio spetta ad entrambi; l’adottato ha l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato. Quanto gli effetti successori: nessun diritto di successione è attribuito all’adottante nei confronti dell’adottato e della famiglia di lui, mentre l’adottato è equiparato ai figli nati nel matrimonio per tutto ciò che concerne la successione (ad es. quota di legittima), con un’unica eccezione, rimane estraneo alla successione della parentela dell’adottante. Normali rapporti ereditari mantiene con la famiglia d’origine, in virtù della mancata rescissione dei legami.

LEGGI ANCHE: Il matrimonio civile: cosa é, chi lo celebra e dove puoi organizzarlo

Revoca dell’adozione ex art. 44 legge 184/1983

  • Si può revocare questa adozione su richiesta dell’adottante:
    se l’adottato, maggiore di quattordici anni, abbia attentato alla vita dell’adottante, del coniuge, dei discendenti o ascendenti di lui ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. In caso di morte conseguente all’attentato la revoca può essere chiesta da eredi e discendenti dell’adottante.
  • Su richiesta dell’adottato:
    se le azioni di cui sopra siano state compiute dall’adottante nei confronti dell’adottato, il coniuge, gli ascendenti o discendenti dello stesso.
  • Su richiesta del pubblico ministero
    In caso di violazione dei doveri cui l’adottante è tenuto (mantenimento, educazione, istruzione del minore).

LEGGI ANCHE: Assegno temporaneo per i figli minori. Che cos’è e come ottenerlo

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, decadono in capo allo stesso i diritti successori: l’effetto retroattivo della norma ha lo scopo di evitare che l’adottato possa conseguire un vantaggio economico.