Diffamazione: Se offendi un professionista commetti un reato

Diffamazione: Si configura reato di diffamazione professionale nel caso in cui l’offesa sia rivolta ad un professionista

Il reato di diffamazione professionale consiste nella comunicazione ad almeno due persone di frasi atte ad offendere la reputazione di un professionista, come ad esempio accuse di non essere in grado di svolgere la professione.

Sussiste tale tipo di diffamazione in danno di professionisti iscritti ad un Ordine riconosciuto in Italia:

  • Albo unico nazionale dei promotori finanziari
  • Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali
  • Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
  • Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
  • Consiglio nazionale dei geologi
  • Consiglio nazionale del notariato
  • Consiglio nazionale ingegneri
  • Federazione degli ordini dei farmacisti italiani
  • Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;
  • Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
  • Federazione nazionale ordini veterinari italiani
  • Ordine degli assistenti sociali
  • Ordine degli avvocati
  • Ordine dei consulenti in proprietà industriale
  • Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  • Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
  • Ordine dei tecnologi alimentari
  • Ordine delle Ostetriche
  • Ordine nazionale degli attuari
  • Ordine nazionale degli psicologi
  • Ordine nazionale dei biologi
  • Ordine nazionale dei consulenti del lavoro
  • Ordine nazionale dei giornalisti

Secondo quanto enunciato all’art. 595 del codice penale, commette reato di diffamazione colui che, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui. Il reo è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Ma se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato – si legge nell’articolo – la pena è della reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a 2.065 euro.

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Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.