Matrimonio omosessuale contratto all’estero: effetti in Italia

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su eventuali effetti in Italia di un matrimonio omosessuale contrato all’estero

In molti Paesi esteri è possibile contrarre matrimonio fra persone dello stesso sesso, mentre in Italia è possibile ricorrere solamente allo strumento dell’unione civile.

La Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla trascrivibilità presso il registro dello stato civile di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, con Sentenza del 14 maggio 2018 n. 11696 ha statuito che “deve escludersi la possibilità di trascrizione in Italia per il matrimonio omosessuale celebrato all’estero tra un cittadino italiano ed uno straniero; risulta invece possibile il riconoscimento come unione civile”.

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L’unione civile rappresenta dunque, ad oggi, l’unico strumento per ufficializzare relazioni tra persone dello stesso sesso

L’unione civile è stata introdotta con la Legge del 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) e disciplina i rapporti tra persone dello stesso sesso e le modalità di estrinsecazione delle convivenze di fatto.

Con l’introduzione della sopra indicata norma, due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

In questo unico caso è dunque prevista la trascrivibilità dell’atto e dunque, un matrimonio contratto all’estero, potrà, se del caso, essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, come unione civile per lo Stato Italiano.

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

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Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro  professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.