L’omicidio: la distruzione del bene della vita umana

L’azione più disumana che possa commettere un essere umano è quella di sopprimere un altro essere umano: questo è l’omicidio.

L’uccisione di un altro essere umano può essere un causata da un incidente, oppure dalla volontà omicida di un’altra persona, o ancora da una specifica condotta umana.

In relazione a ciascuna causa si possono quindi distinguere tre tipologie del medesimo delitto di omicidio: colposo, doloso e preterintenzionale.

L’omicidio colposo

L’omicidio colposo è previsto all’art. 589 del codice penale:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

La ratio della norma è quella di tutelare il bene della vita e anche l’incolumità fisica delle persone. Si tratta di un reato comune, di evento e a forma libera, il cui elemento oggettivo deve essere l’evento della morte del soggetto passivo in conseguenza ed a causa della condotta del responsabile, che può consistere sia in un’azione che in un’omissione, trattandosi di reato a forma libera. Il delitto di omicidio colposo si consuma nel luogo in cui si verifica la morte della persona offesa. Si tratta di un reato per cui non è configurabile il tentativo, ma eventualmente è configurabile il reato di lesione personale.

L’elemento soggettivo, cioè l’elemento psicologico del soggetto agente è caratterizzato dall’assenza di volontà nel determinare la morte. Nell’omicidio colposo il soggetto attivo del reato non vuole provocare la morte della vittima, ma l’evento si verifica contro la sua intenzione a causa di negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica), oppure per violazioni di leggi, regolamenti, ordini, discipline (colpa specifica).

Rientra nella fattispecie dell’omicidio colposo anche il caso in cui la morte sia cagionata con “colpa cosciente”, cioè quando l’evento non è voluto, ma è previsto dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Diversamente nel “dolo eventuale” il soggetto che compie l’azione, pur non volendolo, accetta il verificarsi dell’evento lesivo. Esempi di omicidio colposo sono quelli derivanti da incidenti stradali, da operazioni chirurgiche, dal mancato rispetto delle norme sul lavoro, dalla mancata custodia o vigilanza su un minore, interdetto, inabile e tutti i casi in cui non ci sia alcuna volontà di provocare l’evento.

L’articolo 589 indica le aggravanti al comma 2,3,4.

L’omicidio doloso o volontario

L’omicidio doloso o volontario è previsto dall’art. 575 del codice penale:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.

Il bene tutelato dalla norma è il bene della vita

L’elemento oggettivo è rappresentato dall’evento morte di una persona diversa dal reo, con qualsiasi modalità, e si verifica mediante l’accertamento del nesso di causalità fra la condotta del soggetto agente e l’evento morte.

L’elemento soggettivo del soggetto agente (elemento psicologico), è il dolo, cioè la volontà di provocare la morte della vittima, tale volontà deve sussistere al momento dell’azione e deve perdurare durante tutta la durata, o finché la condotta sia controllabile da parte del soggetto agente. L’omicidio volontario può essere premeditato o non premeditato. È premeditato quando è stato pensato, organizzato, studiato e pianificato prima di essere compiuto, circostanza che rende il fatto più grave. Non sarà invece premeditato se frutto di un’azione volontaria ma non organizzata prima. Ad esempio, attendere la vittima ad una determinata ora sapendo che arriverà in quel momento, creare le circostanze perché nessuno possa sentire niente e procurarsi l’arma per ucciderla è omicidio premeditato.

L’omicidio preterintenzionale

L’omicidio preterintenzionale è previsto dall’art. 584 del codice penale:

“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”

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La ratio della norma in questo caso è la tutela dell’interesse dello Stato a garantire l’incolumità della persona. Elemento caratterizzante è il fatto che la morte sia cagionata a seguito di atti diretti a percuotere o ledere qualcuno e deve quindi esserci un nesso di causalità tra la condotta violenta dell’agente e l’evento morte.

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Elemento soggettivo (psicologico) è la preterintenzione, cioè una condotta la cui conseguenza va oltre il volere del soggetto agente e si verifica quindi un evento più grave di quello voluto. Il soggetto violento vuole provocare delle lesioni ma non la morte che invece interviene come conseguenza non voluta.