La tutela del minore nei procedimenti che lo riguardano

Con le recenti modifiche del codice civile è stata ampliata la tutela del minore, anche in caso di procedimenti che lo riguardano direttamente od indirettamente

In particolare, con l’introduzione degli artt. 315 bis e ss. c.c., ad opera del D. Lgs. 28 dicembre 2013, sono stati ridefiniti i confini entro i quali i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale e sono state espressamente delineati i diritti del minore nei procedimenti che lo riguardano.

In primo luogo, occorre rilevare che il minore ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Viene inoltre sancito il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, i quali sono portatori di un autonomo diritto di visita e di intrattenere rapporti interpersonali.

Il minore che abbia compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

 

L’art. 336 bis c.c. dispone che il minore sia ascoltato dal giudice nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo interessano, salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.

L’audizione è condotta dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari: il giudice può autorizzare ad assistere all’ascolto i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se nominato, ed il pubblico ministero. Tutti questi soggetti possono proporre al giudice argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

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Preliminarmente all’ascolto, il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’audizione: dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale ne è descritto il contegno, ovvero è effettuata registrazione audio/video.

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.