Sì al risarcimento diretto in caso di sinistro su area privata

In materia di risarcimento diretto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021 aprono la strada all’azione diretta verso l’assicuratore anche quando il sinistro è avvenuto in una strada privata. 

risarcimento diretto

La massima.

L’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell’auto in “zone private”.
La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Le motivazioni 

La disciplina posta all’art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse in quanto “quest’ultima, quale necessariamente desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore”.

Nozione di circolazione

Le Sezioni Unite, hanno già avuto modo di affermare che la circolazione ex art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

Interpretazione estensiva

Va data una interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” su “aree…equiparate” alle “strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Codice Assicurazioni.
Infatti, oltre ad essere costituzionalmente orientata, tale interpretazione è conforme al diritto dell’U.E. come contenuta nella Direttiva 2009/103/CE (che ha abrogato le precedenti quattro Direttive) in base alla quale l’assicurazionecopre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo”.
L’interpretazione della circolazione dei veicoli data dal diritto dell’Unione Europea non può essere rimessa alla discrezionalità degli stati membri e non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale.

Uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.

Rientra infatti nella nozione di circolazione qualunque uso di un veicolo purchè “conforme alla funzione abituale dello stesso”.
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che la norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 1 non prevede, quale presupposto per l’obbligo assicurativo e quindi per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.
Pertanto il criterio decisivo ai fini della determinazione dell’ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la R.C.A. risulta l’utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso.

Interpretazione adeguatrice. 

La Corte di Cassazione ha dato dunque una interpretazione adeguatrice della norma di diritto interno a quella di diritto Europeo.

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Quindi le Sezioni Unite estendono la nozione di circolazione di veicoli di cui alla normativa italiana fino a ricomprendere ogni utilizzo conforme alla funzione di mezzo di trasporto.
Rimangono escluse dalla copertura assicurativa le ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all’art. 2054 ed alla disciplina del Codice delle Assicurazioni private.

Resta dunque esclusa l’ipotesi di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come ad esempio nel caso in cui venga utilizzato come arma per investire e uccidere persone.