Il licenziamento nel pubblico impiego: i furbetti del cartellino

Il dipendente pubblico può essere licenziato? E come? L’esempio dei furbetti del cartellino. Come funziona il licenziamento nel pubblico

licenziamento dipendente pubblico

E’ legittimo chiedersi se le regole per il licenziamento del dipendente pubblico siano uguali a quelle per il licenziamento del dipendente privato. Ebbene, la risposta è negativa, poiché i riferimenti normativi sono del tutto differenti. Infatti, per i dipendenti pubblici viene applicato il D.Lgs 165/2001 e non l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratoti ed i Contratti Collettivi Nazionali applicati dalle Aziende.

Ogni volta che abbiamo sentito il licenziamento di uno dei “furbetti del cartellino” ossia coloro i quali, attraverso l’uso del cartellino, attestavano di essere a lavoro mentre non lo erano, è stata seguita una precisa procedura, che viene di seguito riportata.

Cosa prevede la Norma

Il Testo del Pubblico Impiego

L’art. 55 bis del D.Lgs prevede infatti che“ …4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo….9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”

E per i furbetti del cartellino?

Licenziamento nel pubblico impiego: i furbetti del cartellino? – LegaLink

L’art. 55 quater invece prevede: “….1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;………. 3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza…”

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Ricapitolando…

Come superiormente indicato infatti, l’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, relativamente ai c.d. licenziamenti disciplinari dei “furbetti del cartellino”, per i quali vi è un iter accelerato, stabilisce che, quando la falsa attestazione della presenza in servizio sia accertata in flagranza, ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il responsabile della struttura (o l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nel caso ne sia venuto a conoscenza ancor prima del responsabile della struttura) deve disporre, con provvedimento motivato, entro 48 ore da quando ne sia venuto a conoscenza, la sospensione cautelare senza stipendio (fatto salvo l’assegno alimentare) del dipendente. Con il provvedimento di sospensione cautelare, che deve essere emesso dal responsabile della struttura (o U.P.D. a seconda di chi ne sia venuto prima a conoscenza), si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

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L’intero procedimento accelerato deve concludersi entro trenta giorni dalla ricezione da parte del dipendente della contestazione dell’addebito e la violazione di tale adempimento,  fatta salva la responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non comporta la decadenza dell’azione disciplinare, né l’invalidità della sanzione irrogata, semprechè, però, non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia  superato il limite massimo perentorio di centoventi giorni.