Un ulteriore passo per la riforma dell’articolo 9 della Costituzione è stato fatto per il suo passaggio in Senato il 9 giugno 2021
L’iter è ancora lungo, ma la proposta è al passo con gli intenti globali che muovono verso una tutela del pianeta, dell’ambiente inteso come risorsa di ciascuno per il bene comune nostro e delle future generazioni. In pratica dopo le parole “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, nel suddetto articolo della Costituzione italiana, si andrebbe ad aggiungere un nuovo comma: “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela degli animali”.
Sebbene nel nostro ordinamento l’attenzione a salvaguardare tale patrimonio non sia del tutto assente (lo dimostra lo stesso articolo 117 s) della Costituzione ove è accennato), la modifica punta a rendere primario e ben specifico non solo un “obbligo”, ma una coscienza e una tendenza globale che deve segnare il nuovo passo del nostro millennio.
Se nello scorso si è teso a sottolineare altri tipi di intenti dall’ urgenza innegabile, come la pace e l’equilibrio tra gli Stati, reduci dei conflitti mondiali e vittime dei totalitarismi, caratteristica di questa nuova era è sicuramente la necessità di fermare dinamiche autodistruttive di altro tipo, come quelle afferenti all’attacco dell’ambiente, dei viventi e di tutto l’ecosistema.
All’approdo al Senato della riforma e al suo successo hanno applaudito le associazioni animaliste.
Il Presidente dell’organizzazione internazionale protezione animali Massimo Comparotto ha dichiarato che la stessa costituirebbe: “un segno di maturità e di coscienza giuridica“. La novità normativa si pone in linea con il Trattato di Lisbona del 2009, che li definisce “esseri senzienti” nonché con diversa giurisprudenza che riguarda ad esempio le cause di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, che recependo tale trattato, equipara gli animali da compagnia ai figli minorenni nei provvedimenti che ne statuiscono l’affido.
Iter normativo dell’Europa
Già nel Protocollo all’interno del Trattato di Amsterdam ha quindi creato l’obbligo legale di tenere conto del benessere animale e per la prima volta ci si riferisce agli animali come esseri senzienti, uno status di oggetto legato ad una proprietà oppure al prodotto atto a soddisfare la catena alimentare poiché si da atto chiaramente che gli animali sono in grado di provare sentimenti ed emozioni sia fisiche che psicologiche che non possono essere ignorate.
E’ proprio tale protocollo ad essere così poi recepito al Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, nella forma dell’articolo 13 del “Trattato sul Funzionamento dell’U.E.”.
È chiaro che questa decisione ha dato una maggiore visibilità, peso e legittimità all’importanza del rispetto del benessere degli animali e alla loro protezione, stabilendo così un vero e proprio riconoscimento di tipo giuridico da cui discende che l’Unione europea e gli Stati membri hanno compiti e responsabilità verso questi esseri senzienti.
LEGGI ANCHE: Animali Esotici e Covid: il nuovo divieto di importazione e detenzione
Le norme europee che recepiscono il principio
- il Regolamento CE 1/2005 (entrato in vigore nel 2009) sulla protezione degli animali durante il trasporto;
- la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica;
- il Regolamento CE 1099/2009 (entrato in vigore nel 2013) sulla protezione degli animali durante l’abbattimento;
- il Regolamento CE n. 998/2003 dell’Unione europea il quale stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell’Unione europea devono avere un passaporto europeo, obbligatorio dal 1° ottobre 2004;
- il Regolamento CE 1523/2007 che vieta il commercio di pellicce di cane e gatto;
- la direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche;
- le direttive che stabiliscono norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti sulla quale oggi si lavora per l’eliminazione delle gabbie;
- il Regolamento CE n. 1223/2009 che sancisce il divieto assoluto di vendere o importare prodotti e ingredienti cosmetici se non sono Cruelty free (ovvero testati su animali)