Il 2 Agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 183) il Decreto Mef del 14 luglio 2021 relativo ai “termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010″.
Annullamento automatico dei debiti fino a 5.000 euro.
Il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) all’art. 4 aveva previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. fino a 5.000,00 euro , comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Tali debiti devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Ecco i soggetti che possono usufruirne.
Possono usufruire dell’annullamento:
– le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
– i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Il Decreto MEF. Termini e modalità
Come previsto dal Decreto Sostegni, il Mef ha emanato il decreto con cui stabilire le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui sopra, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
Vediamoli nel dettaglio.
L’art. 1 del decreto MEF prevede che:
- entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, comma 9, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41.
- entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, restituirà a quest’ultimo l’elenco dei soggetti di cui al comma precedente, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4.
- alla data del 31 ottobre 2021, i debiti relativi a quei soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate sono annullati. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati;
- entro il 30 novembre 2021, inoltre, ai fini del discarico conseguente all’annullamento, l’agente della riscossione trasmetterà agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica. Tale operazione sarà senza oneri amministrativi a carico dell’ente impositore.
LEGGI ANCHE :Trasferire un immobile senza pagare le spese del Notaio è possibile
L’art. 2 del medesimo decreto stabilisce che:
– la sospensione della riscossione cessa alla data del 31 ottobre 2021.