Scolo delle acque: Se l’acqua proviene dal vicino cosa posso fare?

Il Codice Civile prevede che, se il tuo vicino esegue dei lavori che modificano lo stato dei luoghi, questi non possono comportare lo scolo delle sue acque sulla tua proprietà.

Le acque del vicino non possono riversarsi sulla tua proprietà

Art. 913 c.c.

L’art. 913 c.c. recita: “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio”.

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E’ dunque chiaro che la norma prescriva un requisito imprescindibile affinché operi la limitazione legale di cui all’art. 913, ossia la “naturalità” dello stillicidio, ed imponga in capo ai proprietari un vero e proprio obbligo di non fare.

Se il tuo vicino esegue dei lavori

Quindi? Cosa non può fare il mio vicino?

In altri termini, il proprietario del fondo inferiore non può impedire o limitare il normale e soprattutto naturale deflusso delle acque sul proprio terreno ed il proprietario del fondo superiore non può incidere sullo status quo in modo da peggiorare la condizione di soggezione gravante sul proprietario del fondo contiguo inferiore.

Sono quindi vietate le alterazioni dello stato dei luoghi che possano comportare una sensibile modifica del deflusso delle acque rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo.

Cosa posso fare per lo scolo delle acque in questi casi?

Ciò significa che se il tuo vicino ha modificato lo stato della propria proprietà con conseguente scolo delle acque, hai diritto ad ottenere la completa rimozione dei lavori eseguiti e quindi il ripristino dello stato quo ante.

Infatti, la Giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi sullo scolo delle acque nelle proprietà private, ex art. 913 c.c., ha precisato che la Legge ha posto a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando loro ogni alterazione che abbia per effetto di rendere più gravoso oppure di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle.

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L’obbligo di non alterare la naturale configurazione del terreno non vieta chiaramente tutte le possibili modificazioni incidenti sul naturale deflusso delle acque, ma soltanto quelle che alterano apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo.

Quindi, in ogni caso di esecuzione di opera che alteri in modo sensibile lo scolo naturale delle acque, il proprietario del fondo inferiore ha diritto ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi (Cass. civ., sent. n. 10039/2000).