La figura del curatore dell’eredità giacente: la disciplina contenuta negli artt. 528 e successivi del codice civile
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.
Requisito indispensabile, dunque, è che il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni e che pertanto non vi sia nessuno ad amministrare il patrimonio del de cuius.
Il decreto di nomina del curatore, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.
Una volta nominato, il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
Se però qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme applicabili per l’eredità sottoposta a beneficio di inventario.
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Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata ed ha diritto ad essere retribuito con decreto di liquidazione emesso dal Giudice, su apposita istanza ed in ragione all’attività effettivamente svolta.