Adozione e casi particolari: L’adozione di persona maggiorenne è un particolare caso espressamente disciplinato dal codice civile
Le norme
L’ubicazione di dette norme è al Libro I (Delle persone e della famiglia), Titolo VIII (Dell’adozione delle persone maggiori di età) Artt. 291 e ss.
L’adozione, era dapprima permessa alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati, ma successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
L’adottante deve aver compiuto almeno 35 anni e deve superare almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione nel caso in cui l’adottante abbia raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma I dell’art. 291 c.c., sopra descritto.
È sempre ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi ma nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Procedura
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l’assenso, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando.
Parimenti, il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia e finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione ma se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio ma conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Inoltre, l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Essa può essere revocata esclusivamente nei casi tassativamente descritti i quali concernono fattispecie di indegnità dell’adottando nei confronti dell’adottante e viceversa.
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La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.