Agevolazioni prima casa: cosa succede se si possiede un altro immobile.

Vediamo i presupposti richiamati dalla Cassazione, Sez. Trib., 22 luglio 2021, n. 20981 per le agevolazioni prima casa.

Che cosa fare per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni prima casa.

Per il riconoscimento dell’agevolazione prima casa nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
La giurisprudenza della Cassazione ha prevalentemente aderito all’opzione interpretativa secondo cui la mera titolarità di un cespite immobiliare non è ostativa al riconoscimento dell’agevolazione,
la quale spetta al contribuente impossidente di un immobile che possa essere adibito ad abitazione.

Idoneità dell’abitazione pre-posseduta.

In tema di agevolazioni prima casa, l’idoneità dell’abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata in senso :
oggettivo, avuto riguardo alla effettiva inabitabilità,
soggettivo, in presenza di un fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative.
Ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

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Idoneità come casa di abitazione.

Il concetto di “idoneità” della casa pre-posseduta deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di “casa di abitazione”, da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018).
La Corte Cost. (ordinanza n. 203 del 6 luglio 2011) ha espressamente riconosciuto che “le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio di favorire l’acquisto di un’abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, non abbia la possidenza di un’altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze”.

Trova conferma l’interpretazione secondo la quale non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che, per qualsiasi ragione, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione.