Trasferire un immobile senza pagare le spese del Notaio è possibile

La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di separazione o divorzio è possibile trasferire l’immobile all’ex coniuge o ai figli senza Notaio

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La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia resa a Sezioni Unite (n. 21761 del 29 luglio 2021) è stata chiamata a dirimere l’annosa questione che attiene alla necessità di ricorrere ad atto notarile nel caso in cui all’interno degli accordi stabiliti in sede di separazione o divorzio sia previsto un trasferimento di immobili (o quote di essi) a favore dell’ex coniuge o dei figli.

Si tratta dunque di attribuire efficacia traslativa della proprietà o di altro diritto reale all’accordo ed al provvedimento del Giudice, decretandone l’immediata trascrivibilità presso la Conservatoria competente.

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Sino a prima della suddetta pronuncia, tutti gli accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio che avevano ad oggetto disposizione di diritti reali, dovevano essere successivamente confermati e trasfusi in un atto notarile, sebbene esenti da tassazione.

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Le parti, dunque, erano obbligate a corrispondere al Notaio esclusivamente le spettanze per l’attività professionale di quest’ultimo, essendo esonerati dal pagamento delle imposte e tasse connesse al trasferimento inter vivos di diritti reali o di godimento su immobili.

Ovviamente, si attendono ancora i primi riscontri in ordine alla prassi che ogni singola Conservatoria vorrà applicare circa i requisiti dell’accordo per poter provvedere alla sua trascrizione.